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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 23 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Rinaldo Ruffini rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Saraceno presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi di alcuni dati riferiti ad una carta di credito rateale emessa da Fiditalia S.p.A. il 15 luglio 2003 recante segnalazione di "blocco cautelativo (carta non utilizzabile)" e ad una richiesta di prestito finalizzato rivolta parimenti a Fiditalia S.p.A. il 2 gennaio 2004 (dati indicati, rispettivamente, alle posizioni n. 6 e 8 del report Crif del 30 giugno 2004). Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento. Il ricorrente ha altres precisato che la predetta carta di credito sarebbe stata restituita a Fiditalia S.p.A. in quanto smagnetizzata. Il blocco della carta sarebbe quindi presumibilmente riferibile, ad avviso del ricorrente, alla restituzione della stessa per malfunzionamento. Con riferimento, invece, alla posizione n. 8 del predetto report il ricorrente ha dichiarato di non aver mai richiesto, n ottenuto tale finanziamento da Fiditalia S.p.A., come risulterebbe da una dichiarazione rilasciata dalla stessa finanziaria il 12 luglio 2004 (allegata al ricorso). All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 7 settembre 2004, Crif S.p.A., con fax inviato il 14 ottobre 2004, ha sostenuto che: Fiditalia S.p.A. avrebbe confermato la segnalazione di "blocco cautelativo" dato che "che la carta risulta non ancora restituita"; la posizione n. 8 del predetto report non pi presente nella banca dati di Crif S.p.A. "poich stata cancellata () per scadenza dei termini di conservazione (6 mesi dalla richiesta)". Crif S.p.A. ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e la compensazione integrale delle spese del procedimento. Nel corso dell'audizione del 15 ottobre 2004 il ricorrente ha ulteriormente ribadito di aver restituito, nella primavera 2004, la carta di credito in questione "nelle mani degli addetti al punto vendita Coin di Via Cola di Rienzo" in Roma. All'atto della restituzione della carta, che veniva debitamente "tagliata", il ricorrente avrebbe richiesto l'emissione di una nuova carta, chiedendo altres alla propria banca di appoggio "il blocco del RID () relativamente alla carta restituita". Infine, il ricorrente ha ribadito di non aver mai rivolto a Fiditalia S.p.A. un'ulteriore richiesta di finanziamento in data 2 gennaio 2004. Con nota inviata via fax il 29 ottobre 2004, Crif S.p.A., pur avendo ricevuto conferma da Fiditalia S.p.A. della segnalazione di "blocco cautelativo" relativamente alla carta di credito in questione, ha tuttavia sospeso la visibilit della posizione n. 6 del predetto report. La resistente ha anche aggiunto che, nell'ipotesi in cui il Garante intendesse richiedere "eventuali elementi di valutazione in merito al blocco cautelativo direttamente all'ente finanziatore in questione", si adeguerebbe immediatamente alle "risultanze che dovessero emergere, anche cancellando definitivamente la posizione se necessario". Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota inviata il 5 novembre 2004 Fiditalia S.p.A. ha precisato: di aver ricevuto, in data 17 febbraio 2004, "in via telematica da parte B.N.L., la revoca" del RID relativamente alla carta di credito in questione; tale revoca avrebbe determinato "il blocco cautelativo" della carta; che la riemissione della carta, richiesta dal ricorrente in data 21 aprile 2004, non sarebbe stata effettuata a causa "della perdurante mancata riattivazione del RID" (di tale circostanza il ricorrente sarebbe stato informato dagli addetti al punto vendita Coin al quale si era rivolto); che in data 14 ottobre 2004 il ricorrente ha nuovamente richiesto la riemissione della carta che, dopo la conferma del RID da parte della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avvenuta il 21 ottobre 2004, stata inviata al punto vendita Coin per la consegna all'interessato; che la richiesta di finanziamento contestata dal ricorrente (posizione n. 8 del predetto report Crif), stata "raccolta il 12 dicembre 2003 per il tramite del convenzionato Biosan World Corporation S.p.A. () e non ha avuto alcun seguito stante l'intervenuta rinuncia da parte del cliente stesso". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata. In ordine alla richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati relativi alla posizione n. 8 del report Crif del 30 giugno 2004 , va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente attestato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver rimosso dai propri archivi tali dati personali. In parziale accoglimento del ricorso va invece disposta, "quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato" ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, l'aggiornamento dei dati personali riferiti alla carta di credito rateale emessa da Fiditalia il 15 luglio 2003 (posizione n. 6 del report Crif), mediante correzione della segnalazione di "blocco cautelativo" relativa alla carta in questione. Ci, qualora non vi abbia gi provveduto, entro il termine del 15 aprile 2005, dando conferma di tale adempimento, entro la stessa data, anche a questa Autorit. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 100, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente ai dati relativi alla carta di credito rateale emessa da Fiditalia S.p.A. il 15 luglio 2003 ed ordina alla resistente di aggiornare tali dati nella banca dati accessibile ai terzi, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine al restante profilo; c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 23 dicembre 2004. Il presidente Il relatore Il segretario generale |