Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Annamaria Pipicello, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Bravo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L'interessata, la quale aveva acquistato un camper da "Happy days Camper srl" ottenendo, per il predetto acquisto, un finanziamento da Deutsche Bank S.p.A., sostiene che presso il Pubblico registro automobilistico-P.r.a. il veicolo risulterebbe intestato ad altra societ.

In data 18 giugno 2004, l'interessata ha formulato nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, oltre a richiedere copia della documentazione contrattuale relativa al predetto finanziamento, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, di conoscere l'origine dei dati, le finalit e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati. L'interessata, nel revocare il consenso eventualmente prestato, si altres opposta al trattamento dei dati per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia da parte di Deutsche Bank S.p.A., sia da parte di altre societ del gruppo, nonch da parte di ogni altro soggetto terzo; si infine opposta alla comunicazione dei propri dati personali alle c.d. "centrali rischi" e ad ogni altro soggetto che svolge "servizi relativi alle gestione di rischi connessi alla solvibilit ".

Non avendo ricevuto alcun riscontro alle proprie istanze, l'interessata ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice con il quale le ha ribadite ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte.

All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 3 settembre 2004, Deutsche Bank S.p.A., con fax inviato il 24 settembre 2004, ha dichiarato che:

      i dati detenuti in relazione alla ricorrente corrispondono a quelli riportati nella domanda di finanziamento, copia della quale allegata alla nota stessa;

      le societ cui i dati possono essere comunicati sono evidenziate nell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell'ambito delle condizioni generali di contratto (rispetto al trattamento effettuato da tali soggetti la ricorrente avrebbe comunque manifestato il proprio consenso);

      il responsabile del trattamento dati "il preposto "pro tempore" alla Macro-Divisione PCAM";

      "la societ venditrice del mezzo finanziato la Happy Days Camper () a Roma".

Con memoria inviata il 7 ottobre 2004 la ricorrente non ha ritenuto soddisfacente il riscontro. Ci, in quanto la resistente avrebbe omesso di indicare "l'entit e l'ammontare degli importi" versati e non avrebbe confermato l'avvenuto pagamento della somma finanziata alla societ venditrice del veicolo. Inoltre, la ricorrente ha sottolineato come la resistente non avrebbe fornito alcun riscontro in merito all'opposizione al trattamento dei dati che la riguardano.

Con nota inviata il 6 dicembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la resistente, nel fornire un elenco dei dati detenuti in relazione al finanziamento in questione, ha sostenuto di aver provveduto, per quanto concerne "la revoca del trattamento dati riguardante l'invio di materiale pubblicitario (), nelle modalit e nei tempi previsti dalla Legge". Quanto alla "revoca generale del trattamento dati", la resistente ha sostenuto che "provveder nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da un istituto di credito.

La societ resistente ha riscontrato le richieste dell'interessata volte a conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, l'origine dei dati, le finalit e la logica del trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati. In ordine a tali profili, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro, seppure solo dopo la presentazione del ricorso.

Anche in ordine all'opposizione al trattamento per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. La societ resistente, nel corso del procedimento, ha confermato di aver adottato ogni misura idonea a tal fine.

La resistente ha inoltre confermato l'esistenza di dati personali riferiti all'interessata, fornendo alla stessa un elenco di dati anagrafici unitamente ad altre informazioni relative al finanziamento, peraltro gi riportate nel modulo di richiesta del finanziamento (fornito in copia alla ricorrente). Anche in ordine a tali profili, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

Fra i dati forniti non rientrano, tuttavia, quelli riferiti allo svolgimento del rapporto contrattuale, con particolare riferimento allo stato dei pagamenti.

L'art. 10 del Codice prevede che il riscontro all'interessato rispetto ad una richiesta di accesso ai dati debba comprendere tutti i dati che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare, salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali.

Nel fornire tale riscontro la resistente deve tener conto che l'art. 7 del Codice non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, pi precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali che riguardano l'interessato, conservate su supporto cartaceo e informatico e a riferirle al soggetto istante con modalit idonee a rendere i dati personali facilmente comprensibili.

Qualora insorgano reali difficolt obiettive ad estrarre tali dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, la resistente potr riscontrare la richiesta permettendo alla controparte non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo peraltro cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. art. 10 del Codice ed anche Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, pag. 72).

Deutsche Bank S.p.A., entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dovr pertanto integrare i parziali riscontri gi forniti in proposito, comunicando alla ricorrente tutti gli ulteriori dati che la riguardano, oltre quelli gi comunicati. Il titolare dovr anche dare conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il termine predetto.

In ordine all'opposizione alla comunicazione ed al successivo trattamento di tali dati personali dell'interessata da parte delle c.d. "centrali rischi" private o eventuali altri soggetti che svolgano attivit di gestione del merito creditizio per effetto dell'intervenuta revoca del consenso, il ricorso deve essere accolto, non avendo la resistente fornito alcun riscontro in merito, neppure in ordine al regolare svolgimento del rapporto. Con effetto immediato a decorrere dalla ricezione della presente decisione va, pertanto, disposta, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessata, la sospensione della comunicazione alle c.d. "centrali rischi" private dei dati che riguardano l'interessata. Ci, anche in attesa di quanto previsto dal codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie e dal connesso provvedimento sul bilanciamento di interessi che si applicher dal 1 gennaio 2005.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Deutsche Bank S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta della ricorrente di accedere ai dati personali non ancora comunicati ed ordina a Deutsche Bank S.p.A. di integrare i riscontri gi forniti, nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie il ricorso in ordine all'opposizione alla comunicazione dei dati ai sistemi di informazioni creditizie e ordina a Deutsche Bank S.p.A. di sospendere la comunicazione dei dati che riguardano l'interessata, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili;

d) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 200 euro a carico di Deutsche Bank S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli