Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Arrigo Molinari e altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Accinelli, Antonio Nocito e Arrigo Molinari presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Cassa di risparmio di Savona S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Gli interessati affermano di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata in data 17 maggio 2004 (a seguito di varia corrispondenza prima intercorsa), con la quale hanno chiesto di conoscere i dati personali che li riguardano relativi a due conti correnti (intestati anche alla defunta Maria Teresa Pallavicino di cui sono eredi) e ad alcuni contratti di mutuo stipulati con l'istituto di credito resistente. 

Con il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, i ricorrenti hanno riproposto la medesima istanza di accesso, specificando nuovamente i rapporti di conto corrente e di mutuo rispetto ai quali hanno chiesto di conoscere i dati personali che li riguardano.

Nel corso dell'audizione del 26 ottobre 2004 i ricorrenti hanno consegnato copia di una ordinanza con cui il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Alberga, in data 19 ottobre 2002, aveva respinto una richiesta di sequestro giudiziario della documentazione bancaria in possesso della banca formulata dalla defunta Maria Teresa Pallavicino ed hanno precisato che copia della documentazione "post 1992 era gi stata consegnata a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c.". 

In data 24 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha risposto all'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 22 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, eccependo l'inammissibilit del ricorso ai sensi dell'art. 145, comma 2, del Codice per l'identit delle richieste che sarebbero state gi precedentemente formulate nel corso di "procedimenti giudiziari radicati dai ricorrenti" dinanzi le competenti autorit giudiziarie. In particolare, l'istituto resistente ha dichiarato che "i rapporti bancari dedotti da parte ricorrente sono () oggetto di una pluralit di azioni giudiziarie attualmente pendenti nanti il Tribunale di Savona" e che, anche in ragione di ci, non sarebbe possibile "accedere alla pretesa dei ricorrenti in quanto la documentazione richiesta" sarebbe "indispensabile" ai fini dell'esercizio del proprio diritto di difesa in sede giudiziale. "Dalla loro esibizione" - ha proseguito la resistente - "potrebbe derivare un pregiudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 2, lett. c), e dell'art. 24, comma 1, lett. f)" del Codice.     

Con nota pervenuta il 13 dicembre 2004, i ricorrenti hanno contestato il riscontro ottenuto dal titolare. 

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta volta a conoscere i dati personali relativi agli interessati (e a soggetti defunti di cui gli stessi sono eredi) detenuti da un istituto di credito. 

In relazione all'istanza di accesso formulata dai ricorrenti, va rilevato -alla luce dei riferimenti ai diritti tutelati dall'art. 7 del Codice in essa contenuti  - che la stessa pu essere presa utilmente in considerazione quale richiesta di accesso ai dati personali che siano conservati dal titolare del trattamento in qualsiasi forma.

L'esercizio di tale diritto consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti negli archivi del titolare del trattamento, anche se non permette di ottenere necessariamente copia (sia essa fotostatica o autenticata) di documenti detenuti. L'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti infatti prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice, con la dovuta omissione di dati riferiti a terzi, solo nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare.

 L'istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice, e il successivo ricorso a questa Autorit, sono stati avanzati legittimamente in riferimento alla richiamata disciplina sulla protezione dei dati personali. L'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere infatti garantito gratuitamente e non pu essere condizionato a quanto statuito ad altri fini dalle disposizioni del cd. testo unico bancario erroneamente richiamato dall'istituto di credito resistente.

Va inoltre disattesa l'eccezione di inammissibilit proposta dall'istituto di credito, non potendosi ritenere che il ricorso al Garante sia stato proposto per il medesimo oggetto per il quale stata adita l'autorit giudiziaria (art. 145, comma 2, del Codice).

Dalla documentazione acquisita in atti non risulta che dinanzi al Tribunale di Savona pendano, tra le parti, giudizi che hanno per oggetto l'accesso a dati personali o altri profili concernenti il loro trattamento.

Nonostante i rapporti bancari cui si riferisce l'istanza di accesso, cos come affermato dalla resistente (peraltro in modo generico e senza alcun riferimento a procedimenti giudiziari specificamente individuati), siano oggetto di una pluralit di azioni giudiziarie, risultano diversi i presupposti (petitum; causa petendi) sulla base dei quali i ricorrenti agiscono nel corso dei giudizi. Dalla documentazione prodotta dalla parti risulta infatti che lo specifico diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 7 del Codice stato fatto valere esclusivamente nel procedimento avviato dinanzi al Garante.

Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dall'istituto di credito resistente, non risultano documentati gli estremi per applicare l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nella fattispecie, non stata comprovata la ricorrenza di uno dei presupposti gi riconosciuti idonei –in altri casi– da questa Autorit a giustificare un differimento del diritto di accesso, risultando unicamente la pendenza di procedimenti giudiziari per il quale non stato comprovato un "pregiudizio effettivo e concreto" (art. 8, comma 2, lett. e), del Codice) allo svolgimento di investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria.

Cassa di risparmio di Savona S.p.A. dovr pertanto consentire agli interessati l'accesso ai dati personali richiesti e non ancora messi a disposizione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento e nei modi previsti dall'art. 10 del Codice. Di tale adempimento la resistente dovr dare conferma entro la stessa data anche a questa Autorit.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina alla resistente di aderire alle richieste degli interessati nei termini di cui in motivazione.

Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli