Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luca Bosi

nei confronti di

Paolo Rossi;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

L'interessato ha formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice dopo essere venuto a conoscenza, nell'ambito di un ricorso proposto nei confronti di un diverso titolare del trattamento, che il resistente avrebbe ceduto dati personali che lo riguardano; con tale istanza, ha chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere la relativa origine, la logica, le modalit e le finalit del trattamento; con la medesima istanza, ha chiesto, altres, l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, opponendosi al trattamento dei dati per fini promozionali e commerciali.

Dopo vari interpelli non ricevuti dal resistente, il ricorrente ha inoltrato le proprie richieste ad un indirizzo di posta elettronica fornitogli dallo stesso sig. Paolo Rossi (contattato telefonicamente), che gli ha fornito riscontro con e-mail del 28 luglio 2004 con la quale ha confermato di aver comunicato elenchi di indirizzi di posta elettronica ad altro soggetto.

Questa Autorit ha formulato in data 10 settembre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, l'invito ad aderire alle richieste del ricorrente inoltrandolo, dapprima, al domicilio del sig. Paolo Rossi, cos come indicato dal ricorrente, e, successivamente, risultando lo stesso sconosciuto a quell'indirizzo, dando incarico alla Guardia di Finanza–Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy di notificare l'atto presso un diverso indirizzo individuato attraverso accertamenti svolti dal Comando medesimo. Nel corso del procedimento la Guardia di finanza ha tuttavia comunicato di non essere stata in grado di rintracciare il sig. Paolo Rossi che risultato irreperibile presso i domicili cui faceva riferimento la documentazione in atti.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente detenuti dal sig. Paolo Rossi.

Il ricorso deve essere accolto.

Il sig. Rossi, destinatario di un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, non ha a suo tempo fornito riscontro, come dovuto, alle richieste formulate dal ricorrente, che ha successivamente, legittimamente, proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice.

Il resistente, nel corso del procedimento, non ha poi fornito alcun riscontro alle numerose comunicazioni inviategli che sono state inoltrate agli indirizzi desunti dalla documentazione in atti e, con specifico riferimento al domicilio cui stato inviato l'invito ad aderire, dalle dichiarazioni rese al momento dallo stesso titolare del trattamento (vedi messaggio di posta elettronica del 28 luglio 2004).

Il sig. Rossi, che ai sensi dell'art. 10 del Codice era tenuto ad adottare idonee misure volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato (anche fornendo un indirizzo al quale poter essere agevolmente rintracciato), dovr pertanto, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, fornire all'interessato un riscontro completo alle richieste da questi formulate con l'istanza ex artt. 7 e 8, cos come riportate in premessa, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la stessa data.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico di Paolo Rossi determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina al resistente di aderire alle richieste del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 250 euro a carico di Paolo Rossi, il quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli