Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Franco Barletta rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Pappalardo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Con lettera del 9 giugno 2004 il ricorrente, impiegato presso la Direzione del personale della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, si era visto contestare un illecito disciplinare "per la violazione del primario obbligo di segretezza, riservatezza e buona fede" propri del lavoratore subordinato. Ci, in quanto avrebbe utilizzato "informazioni su circostanze e dati riservati" di cui era venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni per redigere un documento intitolato "Questa Democrazia" datato 31 maggio 2004, inviato o consegnato ai dipendenti della Fondazione, oltre che alle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali di categoria. Successivamente, con nota del 14 giugno 2004 l'interessato, in replica alle contestazioni mossegli, aveva disconosciuto la paternit del documento in questione, sostenendo che le informazioni ritenute "riservate" dalla Fondazione, attinenti agli aventi diritto al voto in un referendum svoltosi presso la medesima il 27 ed il 28 maggio 2004, erano in realt gi a conoscenza della "Delegazione trattante SLC-CGIL", "unica firmataria del documento in parola". Nella predetta nota, l'interessato aveva formulato altres un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto: 1. di avere conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, "ulteriori rispetto a quelli forniti con la contestazione in parola", e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile; 2. di conoscere l'origine dei dati personali, "compresi quelli in base a cui gli stata attribuita la redazione del documento del 31.05.2004"; 3. di conoscere le finalit e modalit del trattamento; 4. di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati; 5. di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 6. di ottenere il blocco dei dati personali riferiti al procedimento disciplinare in questione in quanto trattati in violazione di legge; 7. l'attestazione che il blocco stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati.

Con nota in data 30 giugno 2004 la Fondazione aveva comunicato all'interessato di aver archiviato il procedimento disciplinare in questione al fine di "recuperare l'indispensabile correttezza e buona fede del rapporto", ed aveva inoltre precisato che:

1. - 2. i dati personali detenuti in relazione all'interessato "sono quelli relativi al rapporto di lavoro in corso ed ai connessi adempimenti" e "non vi sono dunque dati personali ulteriori oggetti di trattamento";

3. "il trattamento () avviene esclusivamente in funzione della gestione del rapporto di lavoro, tramite supporti cartacei ed informatici";

4. "responsabili del trattamento () sono per la parte contrattuale il Direttore del personale dott. Luigi Molari e per la parte amministrativa e contabile il Direttore amministrativo dott. Virgilio Sasso";

5. "i soggetti cui possono essere comunicati i dati () sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia di rapporto di lavoro, anche per quanto concerne l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali";

6. - 7. "non essendo stata commessa violazione alcuna, nessun blocco dei dati personali deve essere disposto".

Pur ritenendo soddisfacenti le risposte fornite in ordine ai punti 3 e 4 l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice ribadendo le richieste indicate agli altri punti. In particolare, il ricorrente ha ribadito che il trattamento dei dati personali riferiti al procedimento disciplinare si sarebbe svolto in violazione degli artt. 11, comma 1, 26, comma 1 e 113 del Codice (che richiama l'art. 8 della legge n. 300/1970), nonch dell'autorizzazione generale n. 1/2004 del Garante relativa al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. Sul punto, il ricorrente ha sostenuto che l'informazione relativa all'asserita paternit del documento sindacale in questione rientrerebbe, a proprio avviso, "sia nella categoria dei c.d. dati sensibili definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lg. n. 196/2003, sia nel novero delle informazioni di cui all'art. 8 (prima parte) della L. n. 300/1970, in quanto idonea a rivelare le convinzioni/opinioni sindacali" del ricorrente. Ci, indipendentemente dalla "rispondenza o meno delle convinzioni/opinioni rivelate da detto dato con quelle effettivamente possedute" dal ricorrente.

Quest'ultimo ha chiesto altres di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 6 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, con nota inviata il 5 ottobre 2004, l'ente resistente, nel ribadire quanto gi espresso con riferimento ai predetti punti 1 e  5, ha sostenuto che:

      quanto al punto 2 "la contestazione ha avuto origine dalla materiale acquisizione del volantino "Questa Democrazia" presso la stessa Direzione del personale "e dal fatto che, interrogato nell'immediatezza sul punto, il sig. Barletta non ne ha disconosciuto la paternit";

      quanto ai punti 6 e 7, la richiesta di blocco dei dati sarebbe infondata in quanto i dati personali del ricorrente sono stati trattati per il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro nell'ambito di un procedimento -ormai archiviato-svolto senza che venisse commessa alcuna violazione di legge;

      inoltre, il procedimento disciplinare ormai archiviato cos come i dati personali al medesimo connessi "inclusi quelli in ipotesi qualificati "sensibili";

      "l'addebito contestato non ha determinato sanzione alcuna e () lo stesso () non incider in alcun modo sullo "status" del lavoratore".

Con nota inviata l'8 ottobre 2004 il ricorrente ha ritenuto il riscontro insoddisfacente quanto ai predetti punti 2, 6 e 7.

Con note inviate il 19 novembre ed il 7 dicembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, l'ente resistente ha ribadito quanto gi espresso nei propri scritti difensivi.

Con nota inviata il 30 novembre 2004 il ricorrente, nel ritenere soddisfacente il riscontro ottenuto in ordine al punto 2, ha ribadito le proprie richieste in ordine ai punti 6 e 7, contenenti la richiesta di blocco del trattamento dei dati relativi alla predetta contestazione disciplinare.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali dell'interessato effettuato da una fondazione di cui lo stesso dipendente, in relazione ad un procedimento disciplinare.
In ordine alle richieste indicate ai punti 6 e 7 (blocco dei dati e relativa attestazione) il ricorso non risulta fondato.

Dalla documentazione depositata in atti non emergono presupposti per ritenere che l'ente resistente abbia trattato i dati dell'interessato in modo illecito.

Il trattamento dei dati svolto dall'ente resistente nel caso in esame risulta pertinente e non eccedente rispetto alle finalit per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Tali dati sono stati utilizzati dall'ente resistente nell'esercizio del potere disciplinare proprio del datore di lavoro. Inoltre, tali dati sono allo stato oggetto di trattamento solo in termini di conservazione d'ufficio in relazione al terminato procedimento disciplinare. Ci, risulta dalla dichiarazione resa dalla resistente nel corso del procedimento, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"). Resta naturalmente ferma la possibilit per l'interessato di contestare nelle opportune sedi il procedimento disciplinare all'epoca instaurato.

In ordine alle restanti richieste formulate dal ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito in merito sufficienti indicazioni.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste di blocco dei dati e relativa attestazione, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro previa compensazione per giusti motivi della residua parte,  a carico di Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli