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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 23
dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna,
in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso
presentato da XY e XZ in proprio e nella loro qualit di genitori e
legali rappresentanti di XK, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giulia Basile
e Daniele Meles presso il cui studio hanno eletto domicilio nei confronti di Universit degli Studi
di Urbino "Carlo Bo" – Istituto di Psicologia "L.
Meschieri"; Visti gli articoli 7, 8
e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro
Paissan; PREMESSO: I ricorrenti, dopo
essere venuti a conoscenza che il proprio figlio di sette anni aveva
partecipato, a loro insaputa, ad una ricerca (sul tema "la
rappresentazione sociale del maltrattamento infantile") effettuata da una
laureanda dell'universit resistente mediante la distribuzione di un
test/questionario agli alunni di una scuola elementare di Roma, hanno formulato
un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel chiedere tra
l'altro alla medesima resistente di accedere ai dati personali relativi al
proprio figlio, contenuti nel citato questionario, nonch di conoscerne
l'origine, si sono opposti all'ulteriore trattamento dei dati trattati in
violazione di legge. Avendo ricevuto un
riscontro ritenuto inidoneo, i ricorrenti hanno ribadito nel ricorso proposto
ai sensi dell'art. 145 del Codice la richiesta di conoscere i dati personali
(eventualmente anche sensibili) contenuti nel questionario compilato dal minore
e la loro origine, chiedendo al Garante di valutare la liceit del trattamento
effettuato anche in considerazione del fatto che gli stessi non erano stati informati
della ricerca e che non avevano manifestato alcun consenso al trattamento;
hanno anche chiesto al Garante di indicare le misure necessarie a tutela dei
diritti degli interessati, di disporre in via provvisoria "il blocco dei
dati raccolti e l'immediata sospensione delle operazioni del trattamento,
comprese quelle relative alla pubblicazione della tesi", nonch di porre a
carico di controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire
formulato da questa Autorit in data 28 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149
del Codice, l'Universit ha risposto con note pervenute il 21 e il 22 ottobre
2004, con le quali ha sostenuto che: i
dati raccolti dalla prof.ssa Belacchi (relatrice della tesi predisposta dalla
laureanda) non sarebbero "inquadrabili come dati sensibili, non rientrando
in nessuna delle categorie indicate" come tali dal Codice e sarebbero
stati raccolti "per esclusivi scopi scientifici"; "la
procedura con la quale stata attuata la ricerca prevedeva la somministrazione
ai partecipanti di un questionario tipo composto di tre domande a scelta
multipla e di due vignette". Tali strumenti e "la metodica di
somministrazione (in forma collettiva e anonima)" consentirebbero "di
rilevare esclusivamente dati sul contenuto della rappresentazione relativa a
specifici fenomeni (in questo caso alcuni aspetti del maltrattamento infantile)
da parte dei partecipanti all'indagine"; "nella
ricerca in oggetto non sono stati impiegati test psicologici (), n tecniche
proiettive () sulla base dei quali eventualmente stilare profili psicologici o
diagnosi psichiche dei soggetti". Inoltre, non " stato richiesto ai
partecipanti alcun riferimento a esperienze biografiche, personali e/o
familiari"; i
dati raccolti sono stati utilizzati nella tesi di laurea (discussa in data 29
settembre 2004) "unicamente in forma aggregata, non rendendo in nessun
caso identificabili gli interessati"; l'Universit
impossibilitata ad individuare l'originale del questionario compilato dal
figlio dei ricorrenti, "non essendo a conoscenza dei dati anagrafici dei
minori sottoposti alle prove"; il
trattamento effettuato sarebbe lecito dal momento che i dati in questione sono
stati trattati nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e che la
loro raccolta sarebbe "stata effettuata solo successivamente al consenso
prestato dal dirigente scolastico alla specifica richiesta inoltrata () dalla
prof.ssa Belacchi". Alle note sopra
indicate, l'Universit di Urbino ha allegato copia della tesi di laurea e dei
questionari compilati dai minori appartenenti alla classe del figlio dei
ricorrenti, questionari redatti sulla base di un modello che recava sul
frontespizio i dati relativi alla scuola frequentata, alla classe, all'et, al
mese e anno di nascita ed al sesso. A seguito di formale
richiesta inviata il 4 novembre 2004 all'istituto scolastico del minore, questa
Autorit ha acquisito l'elenco degli iscritti alla classe frequentata dal
figlio dei ricorrenti, con le relative date di nascita; il 17 novembre 2004,
ha messo a disposizione dei ricorrenti copia del questionario richiesto, che ha
individuato, tra quelli acquisiti, mediante la verificata coincidenza dei dati
relativi al sesso e alla data di nascita (che peraltro, nel caso del minore,
era riportata sul questionario anche con l'indicazione del giorno di nascita). I ricorrenti, i quali
avevano ribadito le proprie richieste nell'audizione del 25 ottobre 2004, hanno
inviato (successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso
disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice) una memoria in data 14
dicembre 2004, sostenendo che le informazioni raccolte avrebbero la natura di
dati personali in quanto suscettibili di identificare i soggetti oggetto della
ricerca e che gli stessi dati sarebbero per di pi sensibili, essendo idonei a
rivelare opinioni o convinzioni del minore (ovvero "giudizi () frutto di
una intima elaborazione psicologica e culturale dei dati del proprio
vissuto"). Con la medesima nota, i ricorrenti hanno ribadito di ritenere
illecito il trattamento effettuato, in quanto privo di un consenso informato
rilasciato dagli interessati. In data 13 dicembre
2004, la prof.ssa Belacchi ha fatto infine pervenire una nota con la quale ha
illustrato le finalit della ricerca svolta dalla propria laureanda, spiegando
che, "per i soggetti in et evolutiva, in base alle ipotesi della ricerca,
che prevedevano una influenza sulla rappresentazione del maltrattamento delle
variabili et (espressa in mesi) e sesso dei soggetti, sono stati rilevati i
dati relativi al sesso e all'anno e mese di nascita". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul
trattamento di dati personali di un minore effettuato a fini di ricerca
scientifica da parte di una universit. La raccolta di
informazioni effettuata nell'ambito della ricerca curata pi direttamente da
una laureanda dell'Universit di Urbino ha comportato un trattamento di dati
personali. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice dato personale
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica ()
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione. Nel caso di specie, la ricerca ha comportato,
anche alla luce delle ipotesi di ricerca formulate (ed indicate dalla docente
nella memoria pervenuta il 13 dicembre 2004), una raccolta di diverse
informazioni (sesso, et, classe e scuola frequentata, mese ed anno di nascita)
che, sebbene non comprendano anche il nome ed il cognome dei soggetti che hanno
preso parte alla medesima, sono suscettibili, rispetto ad un ambito di indagine
ristretto e grazie alla loro interazione, di consentirne un'agevole
identificazione. Ci, anche in relazione alla verificata circostanza che
diversi minori hanno inserito la data di nascita completa (giorno, mese e
anno), rendendo ancor pi semplice la loro identificabilit. Alcune delle
informazioni richieste dal questionario (in particolare quelle riconducibili
alle ipotesi di risposta C2, C4, e C5) sono anche, nel loro complesso,
riconducibili alla nozione di dato sensibile di cui all'art. 4, comma 1, lett.
d), del Codice, in quanto idonee a rivelare aspetti della sfera psico-fisica
dei genitori. Il trattamento dei dati
personali, seppur curato specificamente da una laureanda, stato effettuato
comunque nell'ambito di una ricerca le cui finalit e modalit sono state
fissate dall'Universit resistente che, in qualit di titolare del trattamento,
ha operato nell'ambito di finalit di ricerca. Per i trattamenti effettuati da
tali soggetti non deve essere acquisito il consenso al trattamento degli
interessati i quali, per, devono partecipare alla ricerca su base volontaria
dopo essere stati chiaramente informati sui relativi scopi ai sensi dell'art.
105, comma 2, del Codice. Nel caso di specie,
l'Universit, che si limitata ad ottenere dal dirigente dell'istituto
scolastico l'autorizzazione (non direttamente rilevante ai fini della norma
citata) ad effettuare la ricerca su un campione di alunni della scuola elementare,
non ha informato gli interessati circa gli scopi della ricerca medesima, non
consentendo, agli aventi diritto, loro di adottare consapevoli determinazioni
al riguardo. L'Universit resistente ha in tal modo posto in essere un
trattamento che risulta illecito e i dati raccolti nell'ambito dello stesso,
alla luce del disposto di cui all'art. 11, comma 2, del Codice,
non possono essere utilizzati. In accoglimento dell'opposizione al trattamento
manifestata dai ricorrenti, va comunque disposto ai sensi dell'art. 150, comma
2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti degli interessati,
il divieto per l'ente resistente di effettuare ogni ulteriore operazione di
trattamento dei dati in questione, fatta eccezione per la loro conservazione ed
eventuale utilizzazione, anche ad istanza dei ricorrenti o dell'autorit
giudiziaria, per esclusivi fini di giustizia o di tutela di un diritto. Il predetto divieto non
riguarda i dati solo aggregati ed anonimi riportati nella tesi di laurea
scaturita dal contestato lavoro di ricerca nel frattempo conclusosi. Va infine dichiarato non
luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in
ordine alla richiesta di conoscere i dati personali relativi al minore ed alla
loro origine, avendo i ricorrenti ottenuto un sufficiente riscontro a tali
richieste. L'ammontare delle spese
sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma
3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per
diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e
presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura
pari a 200 euro a carico dell'Universit resistente, previa compensazione
della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri
comunque forniti prima e dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) dichiara fondato il
ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati relativi al figlio
dei ricorrenti e, per l'effetto, vieta il loro trattamento nei termini di cui
in motivazione; b) dichiara non luogo a
provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella
misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria,
l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in
misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua
parte, a carico dell'ente resistente, il quale dovr liquidarlo direttamente a
favore dei ricorrenti. Roma, 23 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |