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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 3 gennaio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Pierluigi Maria Lucatuorto nei confronti di All Net s.a.s.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata nei confronti di All Net s.a.s. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel contestare la ricezione di un messaggio sms non sollecitato, ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine degli stessi, nonch la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Con la medesima istanza, l'interessato si anche opposto all'ulteriore trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, il medesimo interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 14 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 29 ottobre 2004 con la quale ha sostenuto: che "non esistono, al momento, dati personali ()" del ricorrente nell'archivio della societ; che la societ deteneva "esclusivamente il numero di telefono cellulare ()" dell'interessato; di aver, in ogni caso, "provveduto da tempo alla cancellazione" dei dati del ricorrente. Con fax dell'8 novembre 2004, il ricorrente ha sottolineato che non era stato acquisito il proprio consenso all'invio dei messaggi pubblicitari e che, in violazione del disposto dell'art. 130, comma 5, del Codice, le comunicazioni sms erano avvenute "celando l'identit del mittente". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di messaggi sms a contenuto promozionale in ordine ai quali non risulta, dalla documentazione in atti, essere stato acquisito il previo consenso informato dell'interessato. Il resistente ha fornito al ricorrente un sufficiente riscontro in ordine alle richieste di confermare l'esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscere il loro contenuto e la relativa origine, nonch la logica, le finalit, le modalit del trattamento ed i soggetti cui possono essere comunicati i dati, confermando altres di aver cancellato i dati in questione. Stante l'intervenuta cancellazione e sulla base delle dichiarazioni rese al ricorrente, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice limitatamente ai predetti profili. Il ricorso deve essere, invece, accolto in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice (istanza in ordine alla quale non stato fornito riscontro). La resistente dovr pertanto comunicare all'interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato entro il 10 aprile 2005, dando conferma a questa Autorit entro la medesima data dell'avvenuto adempimento. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di All Net s.a.s, previa parziale compensazione ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo ed incompleto, fornito dal titolare. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta dell'interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ed ordina alla resistente di corrispondere a tali richieste nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; c) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della societ resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 3 gennaio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |