Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 10 gennaio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

L'interessato afferma di aver ricevuto per posta, in occasione dell'invio di un estratto conto, corrispondenza pubblicitaria non richiesta (relativa al concorso "Alfa Glamour") da parte di Deutsche Bank S.p.A.

Con un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice l'interessato aveva, tra l'altro, chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere l'origine dei dati medesimi, la logica, le finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile dello stesso, ove designato. Con la predetta istanza l'interessato aveva altres chiesto di cancellare i predetti dati in riferimento al loro utilizzo per fini promozionali.

Non avendo ricevuto adeguato riscontro alle citate istanze, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 s del Codice, ribadendo le stesse e chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente non ha fornito risposta.

Con nota inviata via fax l'11 novembre 2004, il ricorrente ha segnalato che le proprie richieste erano rimaste inevase.

In seguito alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente ha risposto con nota inviata via fax il 20 dicembre 2004, confermando al ricorrente l'esistenza dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla societ. La resistente ha quindi comunicato i dati stessi, la loro origine, la logica, le modalit e le finalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato, allegando altres copia della richiesta della carta di credito "Corporate Card Personale" sottoscritta dall'interessato e dell'informativa rilasciata nella medesima circostanza.

Con nota inviata via fax il 3 gennaio 2005, il ricorrente ha dichiarato di aver negato, in sede di sottoscrizione del contratto, il consenso al trattamento dei propri dati "per fini diversi da quelli relativi al mero uso della carta".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su alcune richieste formulate nei confronti di un istituto di credito in riferimento alla ricezione di comunicazioni promozionali.

La resistente, seppur solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito al ricorrente un sufficiente riscontro in ordine alle richieste volte ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere gli stessi e la loro origine, la logica, le finalit e le modalit su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato. In ordine a tali profili va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

In ordine alla richiesta dell'interessato volta ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano in riferimento al loro utilizzo per fini promozionali, il ricorso deve essere invece accolto. In relazione a tale richiesta, che a prescindere dal suo tenore formale va qualificata come opposizione al trattamento dei dati per i fini citati, la resistente non ha fornito idoneo riscontro, essendosi limitata a dichiarare che l'utilizzo dei dati del ricorrente per l'invio del contestato materiale pubblicitario stato frutto di "un mero errore operativo ()". La resistente dovr pertanto integrare il riscontro gi fornito dando assicurazione all'interessato ed a questa Autorit, entro il 30 aprile 2005, di aver adottato ogni misura idonea a impedire il futuro utilizzo dei dati del ricorrente per scopi promozionali e pubblicitari.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di Deutsche Bank S.p.A., stante la necessit di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo ed incompleto, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati a scopi promozionali e pubblicitari e ordina alla resistente di corrispondere alla richiesta dell'interessato nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Deutsche Bank S.p.A. che dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 gennaio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli