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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 10 gennaio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 6 ottobre 2004, presentato dalla Banca CR Firenze S.p.A. nei confronti dell'associazione sindacale Falcri C.R.F., con il quale la ricorrente, nel contestare alla Falcri l'indebita raccolta ed utilizzazione degli indirizzi e-mail assegnati dalla stessa banca ai propri dipendenti (i quali, secondo la ricorrente, avevano ricevuto "in modo automatico ed indifferenziato comunicazioni sindacali" non sollecitate), chiedeva di conoscere l'origine dei dati, la logica, le finalit e le modalit su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmente designato, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; RILEVATO che, con il predetto ricorso, la ricorrente si opponeva altres al trattamento dei dati in questione, di cui chiedeva anche il blocco, e chiedeva di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2004, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 3 dicembre 2004, con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione; RILEVATO che la resistente, con nota datata 29 giugno 2004, nel rispondere all'interpello preventivo della ricorrente, aveva gi fornito alcuni elementi di riscontro con particolare riguardo alle richieste volte a conoscere le generalit del titolare e del responsabile del trattamento; RILEVATO che nel corso del procedimento, con le memorie datate rispettivamente 28 ottobre 2004 e 25 novembre 2004, l'associazione sindacale resistente, oltre ad aver dichiarato di aver cessato di utilizzare gli indirizzi e-mail in questione (affermazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice), ha anche chiarito l'origine dei dati trattati, nonch la logica, le modalit e le finalit su cui si basato il trattamento stesso; RILEVATO che, alla luce di quanto riferito dalla resistente, deve essere dichiarato non luogo a provvedere su tutte le domande adeguatamente riscontrate, nonch sulla richiesta di blocco e sull'opposizione al trattamento, stante l'attuale cessazione dell'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica; CONSIDERATO che, pertanto, l'unico profilo in ordine al quale non stata fornita adeguata risposta quello inerente ai soggetti o alle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit di incaricati, in quanto la resistente, nella nota datata 29 giugno 2004, anzich fornire compiuto riscontro alla richiesta, da un lato si limitata ad affermare che "gli incaricati che possono venire a conoscenza dei dati sono i delegati sindacali perfettamente noti alla banca", dall'altro non ha fornito alcuna risposta, ancorch negativa, circa ulteriori, eventuali soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; RITENUTA, per questi motivi, la necessit di accogliere il ricorso solo in ordine a detto profilo, e di ordinare a Falcri C.R.F. di fornire adeguato riscontro alla relativa richiesta del ricorrente entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione a questa Autorit, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e di porli a carico della resistente nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Stefano Rodot; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Falcri C.R.F., in persona del legale rappresentante, di indicare a Banca CR Firenze S.p.A. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit di incaricati, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sulle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Falcri C.R.F., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 10 gennaio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |