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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 10 gennaio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Eliseo Trombetta rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Sabatini presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Master System Molise scarl rappresentata e difesa dall'avv. Nicola De Pascale presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente, ex socio e gi legale rappresentante di Master System Molise scarl, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata nei confronti di tale societ ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, in relazione alla ricezione di un messaggio di posta elettronica diffamatorio inviato tramite un computer che sarebbe ubicato nella sede della societ, aveva chiesto, oltre ad alcune richieste non previste dal citato art. 7, la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito le proprie istanze rilevando che le stesse sono rimaste inevase; ha chiesto, altres, di disporre il blocco dei dati trattati dalla societ resistente e di porre a carico della stessa le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 21 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Master System Molise scarl ha risposto con note pervenute l'8 e l'11 novembre 2004, comunicando la tipologia di dati personali dell'interessato, l'origine degli stessi e le finalit su cui si basa il trattamento. Con memoria inviata via fax il 12 novembre 2004, il ricorrente ha espresso la propria insoddisfazione in relazione al riscontro ottenuto, in quanto generico ed incompleto (la comunicazione dei dati che lo riguardano non era stata analitica, n era stata, tra l'altro, riscontrata la richiesta di conoscere la logica e le modalit del trattamento). Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta da questa Autorit ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, Master System Molise scarl, con nota anticipata via fax il 23 dicembre 2004, ha ribadito l'esaustivit dei riscontri forniti al ricorrente. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento effettuato da una societ in relazione ai dati personali di un ex amministratore della stessa. Il ricorso va accolto in ordine alla richiesta del ricorrente di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, dal momento che la societ resistente si limitata in proposito ad indicare la tipologia degli stessi, senza comunicare in forma analitica i dati in questione. Master System Molise scarl dovr pertanto, entro il 20 maggio 2005, fornire un riscontro adeguato al riguardo indicando in forma dettagliata tutti i dati personali dell'interessato comunque conservati dalla stessa, secondo le modalit precisate dall'art. 10 del Codice e dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la stessa data. Parimenti, va accolta la richiesta di conoscere le modalit e la logica del trattamento, non avendo la resistente fornito in merito alcuna risposta. Master System Molise scarl dovr quindi corrispondere a tale richiesta, sempre entro il 20 maggio 2005, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro la stessa data. Va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste formulate dall'interessato volte ad avere conferma dell'esistenza dei dati, a conoscere l'origine degli stessi, nonch le finalit del trattamento, avendo la resistente fornito in merito un sufficiente riscontro. Va infine dichiarata inammissibile la richiesta di disporre il blocco dei trattamenti in questione. Tale richiesta stata infatti formulata solamente nell'atto di ricorso e non era contenuta, come dovuto, nell'interpello preventivo a suo tempo rivolto al titolare del trattamento. N, dalla documentazione in atti, emergono profili che facciano ritenere sussistente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile che consentirebbe di prescindere dalla previa proposizione del citato interpello. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Master System Molise scarl, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti dalla resistente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle richieste del ricorrente volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, nonch a conoscere le modalit e la logica del trattamento, e ordina alla societ resistente di corrispondere a tali richieste nei termini di cui in motivazione; b) dichiara inammissibile la richiesta di disporre il blocco del trattamento dei dati; c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 10 gennaio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |