Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20 gennaio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 26 novembre 2004, presentato dal prof. XY nei confronti di Giano s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata, chiedeva conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che, con il predetto ricorso, il ricorrente si opponeva altres al trattamento dei dati in questione a fini commerciali e pubblicitari, di cui sollecitava l'immediata cancellazione, e chiedeva che la societ resistente fosse condannata non solo al risarcimento del danno subito, ma anche al rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1 dicembre 2004, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota pervenuta il 22 dicembre 2004, con la quale la societ resistente ha fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, ad eccezione di quella volta a conoscere le origini dei dati trattati, in relazione alla quale Giano s.r.l. si limitata a riferire genericamente di aver "reperito gli indirizzi di posta elettronica del Prof. Avv. XY on-line", senza indicare la specifica fonte di acquisizione degli stessi;

RILEVATO che sulla base del tenore delle dichiarazioni contenute nella citata nota di riscontro, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante "), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per tutte le richieste originariamente formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice, ad eccezione di quella volta a conoscere l'origine dei dati trattati, che deve essere accolta, perch non adeguatamente esaudita;

RITENUTO che, pertanto, va ordinato a Giano s.r.l., in persona del legale rappresentante, di comunicare al ricorrente, entro il 15 aprile 2005, l'origine dei dati personali oggetto di trattamento, dando comunicazione a questa Autorit, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento;

RILEVATO che l'istanza di opposizione al trattamento per fini commerciali e pubblicitari e la richiesta di cancellazione dei dati personali sono state formulate per la prima volta in sede di ricorso, con la conseguenza che debbono ritenersi inammissibili;

RILEVATO che, allo stesso modo, inammissibile la domanda di risarcimento del danno, in quanto la legge non assegna al Garante alcuna competenza in materia, che rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3 del Codice, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfetaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodot;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibili le domande di opposizione al trattamento, di cancellazione dei dati e di risarcimento danni;

b) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Giano s.r.l., in persona del legale rappresentante, di comunicare al Prof. Avv. XY l'origine dei dati personali oggetto di trattamento, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle ulteriori richieste;

d) determina nella misura forfetaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Giano s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 20 gennaio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli