Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26 gennaio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 27 ottobre 2004, presentato dal Sig. Domenico Lucatuorto nei confronti di Estmarketing S.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di una offerta promozionale telefonica non sollecitata, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza nell'archivio della societ di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, finalit, modalit e logica su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

RILEVATO che con il ricorso il ricorrente si opposto, altres, al trattamento dei dati in questione a fini commerciali e promozionali, sollecitandone la cancellazione, ed ha chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 novembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTE le note pervenute il 24 novembre 2004 e, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, il 13 gennaio 2005, con le quali la resistente, nel riscontrare parzialmente le richieste del ricorrente, ha attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver registrato in alcun archivio i dati personali del ricorrente, tratti (esclusivamente in occasione della telefonata di telemarketing oggetto di contestazione) dall'elenco telefonico, precisando altres le finalit - di marketing - e modalit del trattamento, effettuato, senza l'ausilio di strumenti elettronici, su incarico di societ operanti, di norma, nel settore degli articoli di arredamento;

CONSIDERATO, quindi, che in ordine alle richieste volte ad avere conferma dell'esistenza nell'archivio del resistente di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, finalit, modalit e logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonch in ordine all'opposizione al trattamento e alla cancellazione dei dati deve essere dichiarato non luogo a provvedere, avendo il titolare fornito un riscontro adeguato;

RILEVATO che il ricorso deve invece essere accolto relativamente alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, cui non stato fornito riscontro, e che va conseguentemente ordinato alla resistente di riscontrare tale richiesta entro il 30 aprile 2005, dando comunicazione entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto attiene alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento, se designato/i, ed ordina al titolare di fornire riscontro al ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Estmarketing S.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 gennaio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli