Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 28 gennaio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Roncarati

nei confronti di

Alessandro Ferrara;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata il 23 novembre 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l'origine degli stessi, nonch la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Con la medesima istanza, l'interessato si anche opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalit promozionali e pubblicitarie, sollecitandone a tal fine la cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando l'inadeguatezza della comunicazione ricevuta via posta elettronica in risposta all'istanza avanzata ai sensi dei citati artt. 7 e 8, ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 20 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, il titolare del trattamento ha risposto con una nota pervenuta a questa Autorit il 29 dicembre 2004, con la quale, nel comunicare i dati personali del ricorrente, ha sostenuto:

- di aver gi cancellato i dati dell'interessato dal servizio di newsletter informativa del "Portale Molisecitta.it";

- che, ad ogni modo, "il programma invia in automatico una e-mail di informazione dove si specifica che tale indirizzo non pi presente nel database della newsletter";

- che "una qualsiasi persona pu inserire un indirizzo e-mail ed iscrivere un amico o un conoscente ()".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice (istanza in ordine alla quale non stato fornito riscontro). La resistente dovr pertanto comunicare all'interessato, entro il 10 giugno 2005, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, dando conferma a questa Autorit entro la medesima data dell'avvenuto adempimento.

Sul ricorso deve invece essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai restanti profili. La resistente ha, infatti, fornito nel complesso un idoneo riscontro in ordine alle altre richieste formulate dal ricorrente attestando altres (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati personali del ricorrente.

Questa Autorit si riserva di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 comma 1, lett. a), del Codice, al fine di verificare la liceit e correttezza del complessivo trattamento di dati effettuato, anche in riferimento al consenso e all'obbligo di informativa.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Alessandro Ferrara, nella misura di euro 100, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, seppur incompleti, inviati dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina al resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone, nella misura di 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Alessandro Ferrara, il quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 gennaio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli