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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 3 febbraio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante l'8 novembre 2004, presentato dal Sig. Luca Bosi nei confronti del Sig. Walter Gabrieli, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di una comunicazione commerciale non sollecitata, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza nell'archivio del resistente di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, finalit, modalit e logica su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; RILEVATO che con il ricorso il ricorrente si opposto, altres, al trattamento dei dati in questione a fini commerciali e promozionali, sollecitandone la cancellazione, ed ha chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 novembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota datata 24 gennaio 2005 con la quale il resistente, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, nel riscontrare parzialmente le richieste del ricorrente, ha attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere provveduto a cancellare l'unico dato personale del ricorrente detenuto, costituito dal suo indirizzo di posta elettronica; CONSIDERATO, quindi, che in ordine alle richieste volte ad avere conferma dell'esistenza nell'archivio del resistente di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonch di opposizione al trattamento e cancellazione dei dati stessi deve essere dichiarato non luogo a provvedere, avendo il titolare fornito un riscontro adeguato; RILEVATO che il ricorso deve invece essere accolto relativamente alle altre richieste, cui non stato fornito riscontro, e che va conseguentemente ordinato al resistente di riscontrare tali richieste entro il 15 aprile 2005, dando comunicazione entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Stefano Rodot; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso per quanto attiene alle richieste di conoscere l'origine dei dati, finalit, modalit e logica su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, ed ordina al titolare di fornire riscontro al ricorrente, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Walter Gabrieli, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 3 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |