Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 febbraio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ester Ventura rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Bofrost Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata nei confronti di Bofrost Italia S.p.A. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione telefonica promozionale (contenente una offerta relativa all'acquisto di prodotti surgelati), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati, opponendosi infine al trattamento medesimo a fini commerciali e pubblicitari.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessata ha ribadito le proprie istanze rilevando che le stesse sono rimaste inevase e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 9 novembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Bofrost Italia S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax il 22 novembre 2004, comunicando i dati personali dell'interessata e, tra l'altro, sostenendo che:

- i predetti dati "non risultano esistenti e/o registrati ()" nell'archivio della societ;

- i dati trattati dalla societ "sono provenienti da pubblici elenchi ed utilizzati esclusivamente per finalit commerciali e/o promozionali".

Con memoria datata 6 dicembre 2004, la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto dalla resistente, in quanto tardivo ed inadeguato, ed ha ribadito le proprie istanze.

In seguito alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta da questa Autorit ai sensi del citato art. 149, la societ resistente con nota inviata via fax il 18 gennaio 2005, nel sottolineare l'esaustivit delle informazioni gi fornite, ha comunicato il nominativo del responsabile del trattamento ed ha precisato:

- che il nominativo della ricorrente "era stato gi escluso dal sistema chiamante ovverosia depennato";

- in ogni caso, "rispetto sia al nominativo, sia all'indirizzo forniti, potevano ricondursi altre due utenze telefoniche specificando () le date in cui tali utenze erano state contattate".

Con nota inviata via fax il 26 gennaio 2005, la ricorrente ha nuovamente ribadito la propria insoddisfazione per i riscontri ottenuti dalla societ resistente.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato a fini di comunicazione promozionale e pubblicitaria.

La resistente ha fornito alla ricorrente un sufficiente riscontro in ordine alla richiesta di conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, di conoscere l'origine degli stessi, nonch la logica, le finalit e le modalit del trattamento, confermando altres di aver cancellato i dati in questione (cancellazione peraltro effettuata senza prima procedere, come dovuto, alla comunicazione in forma intelligibile all'interessata dei medesimi dati), escludendoli dal sistema chiamante, cos come richiesto dall'interessato che si esplicitamente opposto al trattamento dei dati che la riguardano a fini pubblicitari.

Stante l'intervenuta cancellazione e sulla base delle dichiarazioni rese alla ricorrente, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice limitatamente ai predetti profili.

Il ricorso deve invece essere accolto in ordine alla richiesta della ricorrente di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati (istanza in ordine alla quale non stato fornito alcun riscontro).

La resistente dovr pertanto comunicare all'interessata i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati, prima della loro cancellazione, potevano essere comunicati entro il 15 giugno 2005, dando conferma a questa Autorit entro la medesima data dell'avvenuto adempimento.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Bofrost Italia S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri comunque forniti dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell'interessata di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati ed ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della societ resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 3 febbraio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli