Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 febbraio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 dicembre 2004, presentato dal Sig. Gianluca Pasquale nei confronti di Club Mditerrane S.A., con il quale il ricorrente chiedeva la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmente designato; rilevato che il ricorrente ha sollecitato, altres, la cancellazione dei dati e l'attestazione che tale operazione stata portata a conoscenza di coloro cui i dati sono stati comunicati o diffusi, chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 5 gennaio 2005 con la quale la societ resistente ha riscontrato la richiesta del ricorrente di conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, nonch quella di conoscere l'origine dei dati oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento designato, profili in ordine ai quali pu essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

CONSIDERATO che la societ resistente non ha fornito alcun riscontro alle richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che riguardano il ricorrente, a conoscere la logica e le finalit del trattamento, ad ottenere la cancellazione dei dati di cui non necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, nonch l'attestazione che tale operazione stata portata a conoscenza di coloro cui i dati sono stati comunicati o diffusi;

RITENUTO che il ricorso deve essere accolto limitatamente a tali richieste e che va ordinato a Club Mditerrane S.A. di corrispondere alle stesse, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuti di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro, sia pur incompleto, inviato dalla societ resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alle richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che riguardano il ricorrente, a conoscere la logica e le finalit del trattamento, ad ottenere la cancellazione dei dati di cui non necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, nonch l'attestazione che tale operazione stata portata a conoscenza di coloro cui i dati sono stati comunicati o diffusi ed ordina alla societ resistente di corrispondere a tali richieste nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Club Mditerrane S.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 febbraio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli