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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 dicembre 2004, presentato dal Sig. Claudio Casula nei confronti di CTC – Consorzio per la tutela del credito, con il quale il ricorrente si opposto per motivi legittimi, mediante cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso, all'ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano nell'ambito del sistema di informazioni creditizie gestito dal Consorzio, ed ha chiesto, altres, di porre a carico del resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota pervenuta il 10 gennaio 2005 con la quale il resistente, ad integrazione di riscontri precedentemente forniti, ha attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere provveduto alla cancellazione dei dati relativi al finanziamento concesso al ricorrente da Fiditalia S.p.A. il 24 ottobre 1998, mentre, in ordine al finanziamento concesso da Finemiro Banca S.p.A. il 17 settembre 2001, che presenta tuttora inadempimenti non regolarizzati, ha dichiarato che proceder alla cancellazione solo il 15 agosto 2005, al maturare del triennio dalla data di scadenza del contratto; RITENUTO che, per quanto concerne i dati relativi al finanziamento concesso da Fiditalia S.p.A., deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il resistente dichiarato che i dati sono stati cancellati dai propri archivi; RITENUTO che, relativamente ai dati inerenti al finanziamento concesso da Finemiro Banca S.p.A., il ricorso infondato, in quanto, alla luce di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300 ed in vigore dal 1 gennaio 2005) e dal connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (pubblicato anch'esso sulla menzionata Gazzetta Ufficiale), i dati in questione, essendo relativi a ritardi non regolarizzati, possono essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso dell'interessato, per non oltre trentasei mesi decorrenti, come nella specie, dalla data di scadenza contrattuale del rapporto (art. 6, comma 5, del codice di deontologia e punto 4, lett. b) del provvedimento sul bilanciamento di interessi); RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al finanziamento concesso da Finemiro Banca S.p.A.; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti dati; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di CTC – Consorzio per la tutela del credito, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 14 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |