|
Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 17 febbraio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 novembre 2004, presentato dal Sig. Luigi Zuccherino nei confronti di Sky Italia s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione per posta di corrispondenza pubblicitaria non richiesta da parte della predetta societ (pubblicit relativa alla carta di credito "Barclaycard") allegata alla rivista Sky magazine, chiedeva conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato, opponendosi al trattamento dei dati in questione a fini commerciali e pubblicitari e sollecitandone la cancellazione, nonch chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota datata 23 dicembre 2004, con la quale il titolare del trattamento ha comunicato i dati personali del ricorrente detenuti dalla societ e la loro origine, nonch la logica e le finalit su cui si basa il trattamento e gli estremi identificativi del responsabile designato, attestando altres (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di essersi uniformata alla richiesta di cancellazione dei dati medesimi "per fini diversi da quelli contrattuali e relativi alla fornitura dei servizi televisivi"; VISTA la nota inviata via fax il 3 gennaio 2005, con la quale il ricorrente ha, tra l'altro, dichiarato di aver nuovamente ricevuto da parte della societ resistente materiale pubblicitario allegato alla rivista Sky Magazine, "nonostante la Sky abbia dichiarato di aver cancellato" i dati che lo riguardano; VISTA la nota anticipata via fax il 4 febbraio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con la quale la societ resistente, nello scusarsi per l'accaduto, ha ribadito che "Sky Italia non utilizzer pi () per l'invio di materiale per fini diversi da quelli contrattuali e relativi alla fornitura dei servizi televisivi" i dati del ricorrente; VISTA la nota inviata via fax il 9 febbraio 2004, con la quale il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto nella predetta data, ancora una volta, materiale pubblicitario non richiesto da parte di Sky Italia s.r.l.; CONSIDERATO che, pertanto, la societ resistente non ha fornito adeguato riscontro alla richiesta di opposizione al trattamento dei dati del ricorrente a fini commerciali e pubblicitari; RITENUTA, per questi motivi, la necessit di accogliere il ricorso limitatamente a tale profilo e di ordinare a Sky Italia s.r.l. di astenersi dall'ulteriore utilizzo dei dati stessi per le contestate finalit a partire dalla ricezione della presente decisione, dando conferma di tale adempimento entro il 20 maggio 2005 all'interessato ed a questa Autorit; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pur incompleti, inviati dal resistente; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di opposizione al trattamento dei dati personali del ricorrente a fini commerciali e pubblicitari ed ordina alla resistente di astenersi dall'ulteriore utilizzo dei dati stessi per le contestate finalit, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 17 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |