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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 17 febbraio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza ax artt. 7 ed 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale la Sig.a Anna Rita Leaci ha chiesto a Linea S.p.A. e Credit Service & Company S.p.A. la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano (relativi ad un finanziamento ottenuto da Linea S.p.A.), l'aggiornamento dei dati in considerazione dell'avvenuto pagamento di alcune rate insolute, nonch l'attestazione che tale aggiornamento stato portato a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 novembre 2004 con il quale la ricorrente ha ribadito le richieste di accesso e di aggiornamento dei dati e relativa attestazione, proponendo ex novo una richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato entrambe le resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota del 12 gennaio 2005 con la quale stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 21 dicembre 2004 con la quale Linea S.p.A. ha fatto riferimento ad una nota inviata alla ricorrente antecedentemente alla proposizione del ricorso, nella quale forniva l'elenco dei dati richiesti alla medesima dando altres riscontro alle richieste di aggiornamento dei dati e di relativa attestazione presso i soggetti (Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A.) ai quali erano stati comunicati; VISTA la nota pervenuta il 20 dicembre 2004 con la quale Credit Service & Company S.p.A. ha dichiarato di agire in nome e per conto di Linea S.p.A. nell'attivit di recupero dei credito uniformandosi "alla normativa vigente, senza mai aver mai posto in essere atti contrari al d.lg. 196/03"; RILEVATO che la richiesta di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge stata proposta per la prima volta nell'atto di ricorso senza essere stata previamente formulata nell'interpello proposto ai sensi dell'art. 146 del Codice e che il ricorso deve essere quindi dichiarato, limitatamente a tale istanza, inammissibile; CONSIDERATO che Linea S.p.A. aveva gi fornito adeguato riscontro alle richieste formulate nell'istanza ex artt. 7 ed 8 del Codice attraverso la nota di riscontro datata 14 ottobre 2004 ricevuta dalla ricorrente antecedentemente alla proposizione del ricorso e che il ricorso quindi infondato nei confronti della predetta societ; RILEVATO che, non avendo Credit Service & Company S.p.A. fornito alcun riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente, limitandosi a ribadire la legittimit della propria condotta, il ricorso deve essere accolto e che va conseguentemente ordinato a tale societ di riscontrare tali richieste entro il 15 maggio 2005, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Linea S.p.A. e Credit Service & Company S.p.A. in ordine alla richiesta di ottenere la cancellazione dei dati trattati; b) accoglie il ricorso nei confronti di Credit Services & Company S.p.A. e ordina alla predetta societ di corrispondere alle richieste di accesso ai dati, di aggiornamento dei medesimi e di relativa attestazione, nei termini di cui in motivazione; c) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Linea S.p.A.; Roma, 17 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |