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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 24 febbraio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 1 dicembre 2004, presentato da Andrea Segato nei confronti di Andrea Colonna, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (relativa ad alcune strutture di "vacanza/soggiorno"), inviata a mezzo posta elettronica, chiedeva di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; RILEVATO che, con il predetto ricorso, il ricorrente si opponeva altres al trattamento dei dati in questione a fini promozionali e/o commerciali e chiedeva di porre a carico del resistente le spese del procedimento, sottolineando che non era pervenuto alcun riscontro alla propria istanza; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 dicembre 2004 (con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato), nonch l'ulteriore nota del 27 gennaio 2005 (notificata dal Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso, comunicando nuovamente al titolare del trattamento l'atto di ricorso ed il relativo invito ad aderire); RILEVATO che il resistente non ha fornito alcun riscontro all'invito ad aderire dell'Autorit; RITENUTA, per questi motivi, la necessit di accogliere il ricorso, e di ordinare al Sig. Andrea Colonna di fornire adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione a questa Autorit, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento per l'intero; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Stefano Rodot; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Sig. Andrea Colonna di fornire adeguato riscontro a tutte le richieste del ricorrente nei termini di cui in motivazione; b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, per l'intero, a carico del resistente, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 24 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |