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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 28 febbraio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante da XY nei confronti dell'Inail, con il quale la ricorrente si opposta al trattamento dei dati che la riguardano, sollecitandone la cancellazione e chiedendo altres di porre a carico della resistente le spese del procedimento; ci, con specifico riferimento ai dati personali che sarebbero trattati dal predetto titolare in violazione di legge, al fine di valutare la richiesta di riconoscimento di una malattia professionale; CONSIDERATO, in particolare, che la ricorrente lamenta che i dati personali, anche idonei a rivelare il suo stato di salute, siano stati trattati illecitamente in quanto desunti da certificazione medica -contenente anche la diagnosi- inviata dal proprio datore di lavoro nell'ambito del citato procedimento per il riconoscimento della malattia professionale; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 novembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTE la nota del 17 dicembre 2004 e le memorie presentate il 21 dicembre 2004 e -successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice- il 10 febbraio 2005, con le quali la resistente ha dichiarato di aver restituito parte della documentazione medica contenente dati personali della ricorrente e di aver invece trattenuto la documentazione ritenuta "connessa alla malattia professionale denunciata", in quanto necessaria ai fini del procedimento relativo al riconoscimento della malattia professionale e per la eventuale tutela in giudizio dell'ente (ritenuta probabile a seguito del mancato riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata dalla ricorrente medesima); VISTA la documentazione in atti; VISTO il provvedimento in data 15 aprile 2004 con il quale questa Autorit ha vietato alla resistente di "trattare i dati personali" relativi alla ricorrente, che "si riferiscono a situazioni di salute e a patologie non collegate a quelle denunciate come malattia professionale " e, in particolare, ha vietato di considerare tali dati ai fini della valutazione della richiesta di riconoscimento della malattia professionale presentata dalla ricorrente; VISTO che nel citato provvedimento stato altres rilevato che il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente contenuti nella diagnosi dei certificati medici detenuti dal suo datore di lavoro non risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1980, nel testo modificato dall'art. 15 della legge n. 155/1981, e che anche la comunicazione dei medesimi dati risulta quindi illecita; RILEVATO che nel medesimo provvedimento stato anche rilevato che i dati personali in questione non risultano essere stati acquisiti e trattati dall'Inail in presenza di idoneo presupposto normativo e che gli stessi non potevano essere tenuti in considerazione dal medesimo ente al fine di formulare eventuali giudizi sulla richiesta di riconoscimento di malattia professionale; CONSIDERATO che con il predetto provvedimento del 15 aprile 2004 questa Autorit si era riservata di adottare un ulteriore provvedimento di divieto dei citati dati personali illecitamente trattati; VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice il quale prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati; RITENUTO che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, debba essere accolta la richiesta dell'interessata, che va qualificata come opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano; RITENUTO, pertanto, di disporre ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessata, il divieto per l'ente resistente di effettuare ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati contenuti nei certificati medici, fatta eccezione per la loro conservazione ed eventuale utilizzazione, anche ad istanza della ricorrente o dell'autorit giudiziaria, per esclusivi fini di giustizia o di tutela di un diritto; RILEVATO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta relativa ai dati personali di cui la resistente non detiene pi copia; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico del titolare del trattamento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara fondato il ricorso e, per l'effetto, vieta il trattamento dei dati personali dell'interessata detenuti dall'Inail; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta relativa ai dati personali di cui la resistente non detiene pi copia; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Inail, il quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 28 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |