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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 28 febbraio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 9 dicembre 2004, presentato dalla Sig.a Gianna Parigi, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Calosi, nei confronti di Consit Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Boccuccia e Silvia Tagliente, con la quale la ricorrente ha chiesto la cancellazione delle informazioni, ritenute pregiudizievoli, relative ad un pignoramento immobiliare, iscritto a proprio carico e poi cancellato, riportata alla voce "Altri eventi di conservatoria" nella banca dati di propriet di Consit Italia S.p.A., chiedendo altres di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la memoria inviata in data 13 gennaio 2005 con la quale la resistente, ad integrazione dei riscontri precedentemente forniti, ha sostenuto che il trattamento dei dati della ricorrente effettuato in modo non illecito e di non essere tenuta alla cancellazione dei dati in questione, perch fedelmente tratti dai pubblici registri immobiliari istituiti presso i competenti uffici dell'Agenzia del territorio; VISTA la nota inviata il 14 gennaio 2005 con la quale la ricorrente ha rilevato che, pur avendo la resistente aggiornato i dati contestati indicando in "0" l'importo di cui al pignoramento segnalato come "cancellato" (l'importo iscritto realmente era di 43.781,445 euro, anzich di 516.456.899,09 come inizialmente riportato dalla resistente), non ha tuttavia, allo stato, inserito la data di cancellazione del pignoramento, avvenuta l'8 giugno 2000; rilevato che la ricorrente ha quindi insistito per la cancellazione dei dati, chiedendo, in subordine, la loro integrazione; VISTA la nota inviata da Consit Italia S.p.A. il 23 febbraio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con la quale la resistente ha fornito copia aggiornata dei cd. "pregiudizievoli di conservatoria" relativi alla ricorrente, da cui risulta che i dati in questione non sono stati cancellati e che l'integrazione richiesta dalla ricorrente non stata apportata; RILEVATA la necessit di accogliere la richiesta di cancellazione formulata dalla ricorrente in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 367, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 in merito ai presupposti per la riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'agenzia del territorio. Ci, nelle more dell'adozione del codice deontologico di cui all'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 del citato art. 1 della legge n. 311/2004; RITENUTO che il ricorso deve essere accolto e che va conseguentemente ordinato a Consit Italia S.p.A. di cancellare i dati personali in questione dalle banche dati dalle stesse gestite entro il 15 maggio 2005, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3 del Codice, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfetaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Consit Italia S.p.A. di cancellare i dati personali in questione, nei termini di cui in motivazione; b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Consit Italia S.p.A., la quali dovr liquidarli direttamente in favore della ricorrente. Roma, 28 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |