|
Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 3 marzo 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Mauro Cafagna nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la cancellazione dei dati stessi, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 14 gennaio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 4 febbraio 2005 nella quale contenuto un elenco delle posizioni censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie, ha sostenuto: di aver cancellato le posizioni contestate dal ricorrente che fanno riferimento a finanziamenti estinti senza alcuna segnalazione di insolvenza (posizioni nn. 1 e 2 dell'elenco); di non poter accogliere la richiesta di cancellazione delle restanti due posizioni censite in relazione al ricorrente; che le stesse riportano dati relativi a due richieste di finanziamento rivolte a Sigla S.p.A. e Compass S.p.A. che, ai sensi del provvedimento sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004, potrebbero essere conservati, anche in assenza di consenso degli interessati, fino all'accoglimento, alla rinuncia o al rifiuto del finanziamento. La resistente ha pertanto chiesto al Garante, anche in ragione dell'intervenuta cancellazione dei dati personali di tipo positivo del ricorrente, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne la richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato da un sistema di informazioni creditizie. I dati personali del ricorrente fanno riferimento a due richieste di finanziamento rivolte a Sigla S.p.A. e Compass S.p.A. ancora in istruttoria. Poich il ricorrente ha revocato il consenso al trattamento di tali dati, rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni del citato provvedimento sul bilanciamento di interessi che si applica ai soli dati relativi a ritardi e inadempimenti, Crif S.p.A. dovr cancellare tali dati dal sistema di informazioni creditizie, entro il 31 maggio 2005, dando conferma a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine. Per quanto concerne invece i restanti dati relativi a finanziamenti estinti senza alcuna segnalazione di insolvenze va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente attestato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver rimosso tali dati dai propri archivi. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente ai dati relativi alle richieste di finanziamento rivolte a Sigla S.p.A. e Compass S.p.A. e ordina a Crif S.p.A. di cancellarli dal relativo sistema di informazioni creditizie, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 3 marzo 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |