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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 3 marzo 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Francesca Empoli, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Paterniti presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: L'interessata afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi dei dati che la riguardano, revocando altres il consenso al loro trattamento. Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito le proprie richieste. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 20 dicembre 2004, Crif S.p.A. ha risposto con fax inviato il 12 gennaio 2005, sostenendo: "di aver provveduto alla cancellazione delle posizioni relative ai finanziamenti che non presentano alcuna segnalazione di tipo negativo ()", posizioni elencate ai nn. da 1) a 4) del report Crif del 4 agosto 2004 (che, pertanto, non risultano pi presenti nel report aggiornato al 12 gennaio 2005); di non poter, invece, cancellare le restanti posizioni riferite alla ricorrente, in quanto relative a: due richieste di finanziamento rivolte rispettivamente a Banca Nuova S.p.A. ed a Consum.it S.p.A. nel novembre 2004, quindi da meno di 6 mesi (posizioni di cui ai nn. 2) e 3) del report del 12 gennaio 2005), "che possono legittimamente essere censite nella banca dati di Crif ()", in quanto il trattamento dei dati in questione " necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato ()"; ad un affidamento revolving accordato da Fiditalia S.p.a. in data 4 febbraio 2000 ed ancora in corso, "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 6 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi" (posizione n. 1 del report del 12 gennaio 2005). Con successiva nota inviata via fax il 21 gennaio 2005, la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, con particolare riferimento alla mancata cancellazione della posizione di cui al n. 1) del citato report del 12 gennaio 2005. Con fax del 25 febbraio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la societ resistente ha ribadito, tra l'altro, la liceit della conservazione della predetta posizione nel rispetto "di quanto previsto dal combinato disposto del codice deontologico e del provvedimento sul bilanciamento degli interessi ()". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da un sistema di informazioni creditizie in riferimento a diverse posizioni. In ordine alla richiesta di cancellazione riferita ai dati concernenti le posizioni di cui ai nn. da 1) a 4) del report Crif del 4 agosto 2004, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Nel corso del procedimento la resistente ha infatti allegato un report aggiornato al 12 gennaio 2005 nel quale non risultano pi presenti le predette posizioni. In ordine invece alla richiesta di cancellazione della posizione "negativa" contestata dalla ricorrente (posizione n. 1 del report del 12 gennaio 2005), il ricorso infondato. Il trattamento contestato non appare, infatti, eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Ci, alla luce di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (che in vigore dal 1 gennaio 2005 dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), ed in relazione al connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (pubblicato anch'esso sulla menzionata Gazzetta Ufficiale). I dati in questione, essendo relativi a pi ritardi o inadempimenti non successivamente regolarizzati superiori a due rate, potranno pertanto essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso dell'interessato, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6 del predetto codice di deontologia. Per quanto concerne invece i restanti dati riferiti alla ricorrente relativi alle citate richieste di finanziamento (posizioni di cui ai nn. 2) e 3) del report Crif del 12 gennaio 2005), non trattandosi di informazioni di tipo "negativo" ed avendo la ricorrente revocato il consenso al loro successivo trattamento, Crif S.p.A. dovr cancellare tali dati dal sistema di informazioni creditizie, entro il 31 maggio 2005, dando conferma a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla posizione n. 1) del report Crif del 12 gennaio 2005, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati di cui ai nn. da 1) a 4) del report Crif del 4 agosto 2004; c) accoglie il ricorso limitatamente ai restanti dati e ordina a Crif S.p.A. di cancellarli dal relativo sistema di informazioni creditizie, nei termini di cui in motivazione; d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 3 marzo 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |