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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 3 marzo 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 25 novembre 2004, presentato dalla Sig.a Mariangela Balestra nei confronti di Motorstore S.p.A., con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione commerciale non sollecitata, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza nell'archivio della societ di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, modalit e logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare ed i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, sollecitando altres la cancellazione dei dati; RILEVATO che con il ricorso la ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota pervenuta il 21 dicembre 2004 con la quale la resistente, nel riscontrare le richieste della ricorrente, ha tra l'altro attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati personali dell'interessata, che peraltro non ha indicato analiticamente, ma solo per tipologie, ha precisato l'origine di detti dati, acquisiti presso il P.r.a., ed ha assicurato di non averli comunicati ad altri soggetti; VISTE le ulteriori note pervenute dalle parti anche successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere relativamente alle richieste avanzate con il ricorso, cui stato fornito riscontro, rilevando comunque che il titolare avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione dei dati, nel dettaglio e non solo per tipologie, prima di procedere alla loro cancellazione; RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni, in ordine alla quale il Codice non attribuisce alcuna competenza a questa Autorit, e che l'interessata potr far valere, ricorrendone i presupposti, avanti alla competente autorit giudiziaria; RISERVATA la decisione di promuovere un separato procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice al fine di verificare la complessiva liceit del trattamento in questione; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Gaetano Rasi; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Motorstore S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 3 marzo 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |