Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Anna Maria Romoli

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la cancellazione dei dati stessi, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 17 gennaio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 4 febbraio 2005 ha sostenuto:

      di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dal proprio sistema di informazioni creditizie dell'unica posizione censita in relazione alla ricorrente;

      che la conservazione di tale posizione, che fa riferimento ad un prestito finalizzato erogato da Consum.it in data 11 luglio 2003, ancora in corso, "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate)", non successivamente regolarizzati, sarebbe lecita, ad avviso della resistente, anche in assenza del consenso dell'interessata, in quanto ai sensi del codice di deontologia e buona condotta in materia di sistemi di informazioni creditizie, entrato in vigore il 1 gennaio 2005, nonch del provvedimento sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004, la revoca del consenso potrebbe manifestarsi esclusivamente in ordine ai dati relativi a finanziamenti "che non presentano alcuna segnalazione di tipo negativo e sono quindi da considerarsi come dati a tutti gli effetti positivi";

      che rispetto ai dati contenuti in tale posizione vi sarebbe, ad avviso della resistente, "un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi destinatari dei dati che giustifica il trattamento () pur in presenza di una revoca del consenso", anche alla luce del provvedimento del Garante in materia di bilanciamento di interessi.

La resistente ha pertanto chiesto al Garante il rigetto del ricorso con integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Con nota pervenuta il 10 febbraio 2005 la ricorrente ha dichiarato di ritenere insoddisfacente il riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessata da un sistema di informazioni creditizie.

Per quanto concerne i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Consum.it l'11 luglio 2003 il ricorso infondato.

Il trattamento contestato non eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Ci, alla luce di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (che in vigore dal 1 gennaio 2005 dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), il quale ha sviluppato e integrato, anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati personali, i principi richiamati con il noto provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002. Alla luce delle disposizioni del citato codice di deontologia e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (pubblicato anch'esso sulla menzionata Gazzetta Ufficiale), i dati in questione, essendo relativi a pi ritardi o inadempimenti non successivamente regolarizzati superiori a due rate o mesi, potranno essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso degli interessati, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6 del predetto codice di deontologia.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 3 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli