Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabio Bernardini

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la cancellazione dei dati stessi, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 14 gennaio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 7 febbraio 2005 nella quale contenuto un elenco delle posizioni censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie, ha sostenuto:

      di non poter accogliere la richiesta di cancellazione delle tre posizioni censite in relazione al ricorrente;

      che la conservazione della posizione n. 1, che fa riferimento ad un prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. il 27 luglio 2001, ancora in corso, "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 7 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi", "avviene nel rispetto dei termini previsti dal codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, che prevede la conservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, per un periodo di tempo fino a 24 mesi nel caso di ritardi superiori a due rate o mesi";

      che rispetto ai dati contenuti in tale posizione vi sarebbe, ad avviso della resistente, "un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi destinatari dei dati che giustifica il trattamento () pur in presenza di una revoca del consenso", anche alla luce del provvedimento del Garante in materia di bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004;

      che le posizioni nn. 2 e 3 riportano dati relativi a due richieste di finanziamento rivolte a Deutsche Bank S.p.A. e Compass S.p.A. che, ad avviso della resistente, ai sensi del citato provvedimento sul bilanciamento di interessi, potrebbero essere conservati, anche in assenza di consenso degli interessati, fino all'accoglimento, alla rinuncia o al rifiuto del finanziamento.

La resistente ha pertanto chiesto al Garante il rigetto del ricorso con integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato da un sistema di informazioni creditizie.

Per quanto concerne i dati relativi ad un prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. il 27 luglio 2001, ancora in corso, il ricorso infondato.

Il trattamento contestato non eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e vengono tuttora trattati. Ci, alla luce di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (che in vigore dal 1 gennaio 2005 dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), il quale ha sviluppato e integrato, anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati personali, i principi richiamati con il noto provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002. Alla luce delle disposizioni del citato codice di deontologia e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (pubblicato anch'esso sulla menzionata Gazzetta Ufficiale), i dati in questione, essendo relativi a pi ritardi (fino a 7 rate) successivamente regolarizzati, potranno essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso degli interessati, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6 del predetto codice di deontologia.

I restanti dati personali riferiti al ricorrente sono invece relativi a due richieste di finanziamento ancora in stato di istruttoria. Poich il ricorrente ha revocato il consenso al trattamento di tali dati, rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni del predetto provvedimento sul bilanciamento di interessi che si applica solamente ai dati relativi a ritardi e inadempimenti, Crif S.p.A. dovr cancellare tali dati dal sistema di informazioni creditizie, entro il 31 maggio 2005, dando conferma a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. il 27 luglio 2001, nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie il ricorso limitatamente ai restanti dati e ordina a Crif S.p.A. di cancellarli dal relativo sistema di informazioni creditizie, nei termini di cui in motivazione;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli