Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 9 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 dicembre 2004, presentato dal Sig. Gianluca Pasquale nei confronti di SDA Express Courier S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, e del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato;

RILEVATO che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altres, la cancellazione dei dati e l'attestazione che tale operazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi, chiedendo altres di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato e la nota del 31 gennaio 2005 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note datate 11 e 27 gennaio 2005 e 24 febbraio 2005 con le quali la resistente, nel riscontrare le richieste del ricorrente, ha comunicato i dati personali dell'interessato inviando allo stesso copia della lettera di vettura che li contiene, ha indicato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed ha attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere pi alcuna informazione riguardante il ricorrente, essendo il documento inviato il solo originale posseduto dalla societ;

RITENUTO, quindi, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di conferma e comunicazione in forma intelligibile dei dati, nonch di conoscere gli estremi identificativi del titolare e responsabile del trattamento a cui il titolare ha fornito idoneo riscontro;

RILEVATO che il ricorso va invece dichiarato infondato relativamente alla richiesta –sulla quale il ricorrente ha in particolare insistito– di conoscere gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (art. 5, comma 2 del Codice), atteso che la societ resistente ha sede in Italia;

RILEVATO che il ricorso parimenti infondato in relazione alla richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati e la relativa attestazione atteso che, dalla documentazione in atti, non emerso alcun profilo dal quale risulti l'illiceit del trattamento svolto dal titolare del trattamento in riferimento ai dati personali del ricorrente dallo stesso tuttora conservati;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodot;

 

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

 

a) dichiara infondato il ricorso relativamente alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, nonch in relazione alla richiesta di cancellazione dei dati e di relativa attestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di SDA Express Courier S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli