Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 9 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 dicembre 2004, presentato dal Sig. Sergio Invernici nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo ricevuto un diniego al rilascio di una carta di credito, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere l'origine dei dati stessi e la logica su cui si basa il trattamento, oltre ai criteri che avevano determinato il rigetto della sua domanda;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota pervenuta il 24 febbraio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con la quale la resistente, ad integrazione del riscontro precedentemente fornito, ha comunicato i dati detenuti, la loro origine e la logica del trattamento, attestando altres (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non avere attinto informazioni sul ricorrente, neppure in forma di punteggi, giudizi o indicatori di tipo negativo, da altre banche dati;

RITENUTO che deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste relative alla comunicazione dei dati e a conoscere la loro origine e la logica del trattamento, avendo il titolare fornito un riscontro adeguato;

RITENUTO che il ricorso risulta invece infondato in ordine alla richiesta di conoscere i criteri che hanno determinato il rigetto della domanda di rilascio della carta, in quanto, come gi affermato da questa Autorit in precedenti provvedimenti, non consentito all'interessato conoscere determinati parametri a cui l'ente finanziatore si attiene nella concessione di una carta di credito, qualora essi non costituiscano un dato personale dell'interessato, ma attengano solo ai criteri a cui il titolare informa l'organizzazione della propria attivit;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di avere conferma dell'esistenza dei dati e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati, nonch di conoscere la loro origine e la logica del trattamento;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine al restante profilo.

Roma, 9 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli