|
Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 9 marzo 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 dicembre 2004, presentato da Gabriele Sorge nei confronti della Regione Toscana, con il quale il ricorrente –dipendente della regione medesima– lamentava il mancato idoneo riscontro ad un'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, la logica, le finalitˆ e le modalitˆ del trattamento, ed aveva altres“ chiesto l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati personali che lo riguardano contenuti in una serie di note redatte dal dirigente dell'Ufficio del Genio civile in occasione di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente medesimo; VISTO che, con il medesimo ricorso, il ricorrente ha anche chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano trattati in violazione di legge e di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 dicembre 2004 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la documentazione in atti; VISTA la nota datata 6 agosto 2004, con la quale la resistente ha posto a disposizione del ricorrente il fascicolo personale contenente i dati che lo riguardano trattati dalla Regione, conservato presso l'archivio del personale della Direzione generale organizzazione e sistema informativo, fornendo anche indicazioni circa l'origine dei dati, la logica, le finalitˆ e le modalitˆ del trattamento; VISTA la nota del 12 agosto 2004 con la quale la resistente aveva altres“ rilevato di non poter aderire alla richiesta di rettificazione ed integrazione dei dati personali relativi al ricorrente, cos“ come dallo stesso richiesto nell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ritenendo tali informazioni rientranti nell'ambito dei dati personali di tipo valutativo; VISTO lo scambio di note intervenuto tra le parti, anche a seguito della proroga disposta da questa Autoritˆ ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con il quale, da un lato, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste –ritenendo le stesse afferenti dati di tipo oggettivo contenuti nelle citate note della Regione- e, dall'altro, la resistente ha confermato quanto giˆ comunicato in ordine alla ritenuta inammissibilitˆ della richiesta di rettificazione ed integrazione delle note indicate dal ricorrente medesimo; CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, del Codice prevede che i diritti di cui all'art. 7 del Codice medesimo non possono essere esercitati in riferimento a richieste di rettificazione o integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di carattere soggettivo; RITENUTO che, per questi motivi, non sia possibile accogliere le istanze del ricorrente, atteso che la richiesta di rettificazione ed integrazione fa riferimento a dati di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni od altri apprezzamenti formulati dal dirigente dell'ufficio presso il quale presta servizio il ricorrente, con riferimento all'attivitˆ lavorativa posta in essere dal ricorrente medesimo; RITENUTO che va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice sul ricorso in ordine alle altre richieste, avendo tra l'altro il titolare del trattamento posto a disposizione del ricorrente i dati personali che lo riguardano; RITENUTO congruo compensare le spese tra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Gaetano Rasi; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene alla richiesta di rettificazione e integrazione dei dati personali di tipo valutativo conservati dalla Regione Toscana; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine agli altri profili; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 9 marzo 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |