Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 17 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Romico Giuseppe e C. s.n.c. rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Spadaro e Marco Spadaro presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Italease S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO

La societ interessata, dopo aver appreso di risultare segnalata presso la Banca Dati Centrale Rischi del Leasing (BDCR) gestita dalla Assilea-Associazione Italiana Leasing ("Assilea") in relazione ad un insoluto comunicato da Banca Italease S.p.A., aveva formulato un'istanza nei confronti di quest'ultima, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano, di conoscere l'origine dei dati, i soggetti e/o le categorie di soggetti cui i dati erano stati comunicati o potevano venirne a conoscenza, nonch di ottenere la cancellazione e/o rettificazione  della contestata segnalazione unitamente all'attestazione che tale operazione di cancellazione e/o rettifica stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi. In particolare, la societ interessata aveva invitato Banca Italease S.p.A. a fare riferimento, ai fini della cancellazione e/o rettificazione, alla nota inviata in data 12 luglio 2004 da Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. di Siracusa alla stessa societ resistente nella quale si fornivano chiarimenti circa la contestata segnalazione di insolvenza.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, la societ interessata ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 11 gennaio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Banca Italease S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax il 27 gennaio 2005, sostenendo in particolare che:

      dopo essere stata informata da Assilea della segnalazione inoltrata dal ricorrente, aveva provveduto ad effettuare le necessarie indagini interne a seguito delle quali emerso che, per un errore materiale dipeso da "un inconveniente tecnico che ha interessato il () sistema informatico", nel flusso di contribuzione trasmesso mensilmente ad Assilea sono stati segnalati anche i dati della societ ricorrente;

      in data 20 ottobre "le variazioni da apportare, anche con effetto retroattivo", sono state segnalate ad Assilea la quale "ha recepito la rettifica, eliminando l'errata segnalazione precedente";

      i soggetti e/o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati "sono quelli indicati nell'informativa" fornita "in occasione della stipula del contratto di locazione finanziaria";

      i dati che vengono mensilmente comunicati ad Assilea sono di tipo anagrafico ed economico e vengono acquisiti sia "dal cliente in fase istruttoria" che in seguito "all'accesso a base dati conoscibili da chiunque (es: Cerved)", nonch per effetto dell'esecuzione del contratto;

      ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice, l'interessato ha diritto di ottenere l'attestazione che l'operazione di cancellazione e/o rettifica sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi, "eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato";

      in ogni caso, disponibile "ad effettuare l'attestazione in argomento" nei confronti di qualunque soggetto la societ interessata vorr indicare.

Con nota inviata via fax il 9 marzo 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la societ ricorrente ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati   dalla societ resistente, anche con riferimento a quelli comunicati alla banca dati gestita da Assilea, nonch i soggetti cui i dati relativi alla societ ricorrente "sono stati effettivamente comunicati". La stessa ha quindi insistito perch le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una societ di leasing.

In ordine alla richiesta della societ ricorrente volta conoscere i dati che la riguardano detenuti dalla societ resistente il ricorso deve essere in parte accolto, non avendo quest'ultima fornito un riscontro pienamente idoneo. La resistente si limitata ad indicare la tipologia di alcuni dati personali che sarebbero stati comunicati ad Assilea, ma non ha comunicato in forma analitica, cos come richiesto dall'art. 10 del Codice, tutti i dati personali relativi alla societ ricorrente e dovr pertanto entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, integrare il riscontro gi fornito indicando in modo dettagliato ed intelligibile gli ulteriori dati personali che riguardano l'interessata, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro la stessa data.

La resistente dovr anche indicare, entro il medesimo termine, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati. Anche in ordine a tale profilo non stato fornito un sufficiente riscontro essendosi la resistente limitata a rinviare all'informativa sulla tutela dei dati personali che sarebbe stata rilasciata alla ricorrente all'atto della stipulazione del contratto, informativa che, peraltro, non stata nemmeno allegata al riscontro fornito nel corso del procedimento.

In ordine ai dati gi messi a disposizione della societ ricorrente, nonch con riguardo alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

In ordine alla richiesta di cancellazione e/o rettificazione della contestata segnalazione, va parimenti dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito sul punto un sufficiente riscontro.  La resistente ha infatti attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver comunicato ad Assilea le modifiche da apportare nell'archivio in questione.

Parimenti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta attestazione che l'operazione di cancellazione/rettificazione sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati. Come emerso in altri analoghi procedimenti, dai riscontri forniti anche da altre societ che gestiscono sistemi di informazioni creditizie, risulta che gli enti aderenti a tali sistemi sono in grado di visualizzare "in tempo reale" tutti i dati detenuti in relazione ai soggetti censiti e sono, in tal modo, messi sufficientemente a conoscenza dell'eventuale intervenuta rimozione di alcuna o di tutte le informazioni dalla banca dati stessa.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Banca Italease S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pure tardivi ed incompleti, forniti dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Banca Italease S.p.A. di comunicare alla societ ricorrente gli ulteriori dati personali riferiti a quest'ultima, nonch a indicare i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti dati gi oggetto di comunicazione alla societ ricorrente;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della societ ricorrente.

Roma, 17 marzo 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli