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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 17 marzo 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) dal Sig. Valentino Di Lorenzo nei confronti di Crif S.p.A con la quale aveva chiesto la cancellazione dal sistema di informazioni creditizie gestito dalla predetta societ dei dati relativi ad un finanziamento concesso da Fiditalia S.p.A. il 2 giugno 1999; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 dicembre 2004 con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione, chiedendo ex novo l'attestazione che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, nonch di porre a carico della controparte le spese del procedimento. VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato e la nota del 1 febbraio 2005 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota pervenuta il 20 gennaio 2005 con la quale la resistente, ad integrazione di riscontri precedentemente forniti, nel sostenere che il finanziamento in questione sarebbe stato estinto senza alcuna segnalazione di insolvenza il 30 maggio 2002, ha dichiarato che, trattandosi di informazioni ora di tipo positivo, proceder alla loro cancellazione al maturare del triennio dalla data di cessazione del rapporto, cos come previsto dall'art. 6 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie; RITENUTO che, relativamente ai dati inerenti al finanziamento concesso da Fiditalia S.p.A., il ricorso deve essere accolto, alla luce di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300 ed in vigore dal 1 gennaio 2005) e dal connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (pubblicato anch'esso sulla menzionata Gazzetta Ufficiale), che prevede che i dati relativi a ritardi superiori a due rate o mensilit successivamente regolarizzati, possono essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso dell'interessato, per non oltre ventiquattro mesi decorrenti, come nella specie, dalla data di registrazione dell'avvenuto regolarizzazione del rapporto (art. 6, comma 2, lett. b), del codice di deontologia); RITENUTO che, per espressa ammissione della resistente, il finanziamento in questione stato oggetto di inadempimenti nei pagamenti e definitivamente estinto in data 30 maggio 2002 con regolarizzazione di ogni residua pendenza; RITENUTO quindi che, essendo decorso il predetto termine di ventiquattro mesi dalla data di regolarizzazione del rapporto, va conseguentemente ordinato a Crif S.p.A. di cancellare dal sistema di informazioni creditizie le informazioni relative all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine. RITENUTO che la restante richiesta di attestazione proposta dal ricorrente nell'atto di ricorso inammissibile non essendo stata previamente formulata nell'istanza ex artt. 7 ed 8 del Codice. RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al finanziamento concesso da Fiditalia S.p.A. il 2 giugno 1999 ed ordina a Crif S.p.A. di cancellarli dal sistema di informazioni creditizie, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara inammissibile la restante richiesta; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 17 marzo 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |