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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 17 marzo 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Agrizzi presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega nazionale dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Mazzau presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: L'interessata, tesserata della Federazione Italia Giuoco Calcio (F.G.C.I.), afferma che nel corso di uno scontro di gioco avvenuto durante un incontro del Campionato di calcio di serie C avrebbe riportato "gravi lesioni personali". In data 29 ottobre 2004 l'interessata ha formulato nei confronti della predetta Federazione un'istanza con la quale ha chiesto, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, di accedere ai dati personali che la riguardano, contenuti nel referto arbitrale riguardante il predetto incontro. Con nota in data 5 novembre 2004 la citata Federazione, nel precisare "che gli atti relativi ad una gara possono essere trasmessi solamente all'Autorit Giudiziaria", ha dichiarato "che l'arbitro della gara in oggetto non ha segnalato sul referto alcun incidente". Avendo ritenuto tale riscontro insoddisfacente, con il ricorso proposto al Garante ai sensi degli artt. 145 s. del Codice, la ricorrente ha ribadito la propria istanza ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento. All'invito ad aderire spontaneamente a tale richiesta, formulato da questa Autorit in data 11 gennaio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Federazione Italiana Giuoco Calcio, con nota inviata via fax il 31 gennaio 2005, ha comunicato di aver consegnato al legale della ricorrente, "in via riservata, copia integrale del rapporto di gara" in questione, diffidando quest'ultimo "a non divulgarlo, a non farne uso per fini diversi dall'affermato diritto di difesa" della ricorrente, ed infine a non comunicare alla stessa tutti i dati che non la riguardano in quanto relativi a terzi. Ci anche a tutela della stessa Federazione che in quanto "ente di diritto privato" non sarebbe tenuto a rilasciare "copia dei propri atti interni a chiunque ne faccia domanda" Con successiva memoria inviata il 2 febbraio 2005 la resistente ha eccepito che: in virt della clausola compromissoria sottoscritta dalla ricorrente, in quanto tesserata della Federazione giuoco calcio, la controversia in questione dovrebbe essere devoluta, ai sensi della disciplina applicabile ai rapporti tra i tesserati e la Federazione, "alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I."; tuttavia, qualora sia violato, come nel caso di specie, un diritto inviolabile dell'interessato, gli atti ufficiali di gara possono, ad avviso della resistente, essere trasmessi solamente all'autorit giudiziaria; in attesa del provvedimento del Garante cui, in quanto autorit giudiziaria, "sar risposto prontamente e con piena ottemperanza", la resistente ha ritenuto di aderire attraverso il riscontro fornito con la predetta nota inviata il 31 gennaio 2005; peraltro, il rapporto di gara in questione non riporterebbe n il nominativo della ricorrente n il fatto dalla stessa lamentato, contenendo al contrario dati personali afferenti ad altri soggetti (arbitro e due assistenti di gara, dirigenti delle due societ ammessi sul campo di gioco e "nominativo e fatto addebitato ai soggetti che hanno subito un provvedimento disciplinare da parte dell'Arbitro per essere stati espulsi o ammoniti"; verrebbe quindi meno "ogni interesse" della ricorrente "ed ogni fondatezza del ricorso per ottenere copia integrale del documento richiesto". Con nota inviata il 2 febbraio 2005 la ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere "senza restrizioni () copia integrale del referto arbitrale". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali contenuti in un referto arbitrale redatto in relazione ad un incontro calcistico. Il ricorso ammissibile. Va sul punto osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, i diritti di cui all'art. 7 del Codice, tra cui rientra il diritto di accesso ai dati personali esercitato dall'interessata, trovano piena applicazione anche in ordine ai trattamenti svolti nell'ambito delle Federazioni sportive e della Federazione italiana gioco calcio in particolare. N gli stessi rientrano tra le specifiche ipotesi di esclusione contemplate dall'art. 8 del Codice. In ordine alla richiesta di accesso formulata dalla ricorrente, va peraltro dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. La resistente ha messo a disposizione dell'interessata i dati identificativi della stessa e, nel precisare di non detenere altri dati personali relativi alla medesima, ha altres evidenziato che nel referto arbitrale in questione non sarebbero contenute informazioni concernenti il lamentato scontro di gioco. Per quanto riguarda invece la richiesta dell'interessata volta ad ottenere copia integrale di tale documento, la richiesta inammissibile. L'art. 10 del Codice non prevede infatti il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, pi precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali che riguardano il solo interessato e a riferirle al soggetto istante con modalit idonee a rendere i dati personali facilmente comprensibili. Qualora insorgano reali difficolt obiettive ad estrarre tali dati anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti, il titolare del trattamento pu riscontrare la richiesta permettendo alla controparte non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che riguardano l'interessato, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo peraltro cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (vedi art. 10 del Codice e Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, pag. 72). Nel caso in questione i dati personali della ricorrente risultano essere gi stati messi a disposizione della stessa, e non ammissibile, alla luce delle disposizioni sopra ricordate, la richiesta dell'interessata, reiterata in sede di ricorso, di ottenere copia integrale del referto arbitrale in questione. Poich peraltro risulta, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, che la resistente, nel consegnare copia integrale del citato referto, abbia messo a disposizione del legale della ricorrente anche dati relativi a terzi, seppur con la diffida a non comunicarli all'interessata stessa, si precisa che tali dati, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, non potranno essere oggetto di ulteriore utilizzazione da parte del soggetto cui sono stati comunicati dal titolare del trattamento. Sussistono, infine, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine alla richiesta della ricorrente di accedere ai dati personali che la riguardano; b) dichiara inammissibile il ricorso, in ordine alla richiesta della ricorrente di ottenere copia integrale del referto arbitrale in questione, nei termini di cui in motivazione; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 17 marzo 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |