Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 20 aprile 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 febbraio 2005, presentato da Tommasina Iannacone nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 30 marzo 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, in ragione della revoca del consenso al trattamento manifestata dalla ricorrente, i dati relativi ad un prestito personale erogato il 16 maggio 2002 da Banca nazionale del lavoro S.p.A. "ed ancora in corso senza alcuna segnalazione di insolvenze". Ci, trattandosi di informazioni creditizie di tipo positivo ed in conformit con quanto previsto nel codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

CONSIDERATO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato il 23 luglio 2003 da Finemiro Banca S.p.A., ancora in corso, "con ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) non regolarizzati", trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del predetto codice di deontologia e di buona condotta e del connesso provvedimento sul bilanciamento di interessi;

RILEVATO che la domanda di cancellazione dei dati relativi al citato prestito finalizzato erogato da Finemiro Banca S.p.A., ancora in corso, "con ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) non regolarizzati" , allo stato, infondata, non essendo trascorsi 36 mesi dalla data in cui risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (art. 6, comma 5, del predetto codice di deontologia e di buona condotta);

CONSIDERATO, invece, che la societ resistente ha dichiarato di aver cancellato i restanti dati detenuti in relazione alla ricorrente e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al prestito finalizzato erogato da Finemiro Banca S.p.A., nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 20 aprile 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli