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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 20 aprile 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 21 febbraio 2005, presentato da Giuseppe Pierro nei confronti di Dataprofile s.r.l., con il quale il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro all'istanza avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscere l'origine dei dati stessi, le finalit e la logica su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato; RILEVATO che con la medesima istanza il ricorrente aveva chiesto anche la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e con il ricorso ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare la nota del 25 febbraio 2005, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota datata 18 marzo 2005, con la quale la resistente, aderendo all'invito del Garante, ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, dichiarando tra l'altro (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati personali in questione -estratti dalle liste elettorali e non pi utilizzabili per invio di materiale pubblicitario, in base a quanto disposto dall'art. 177 del Codice- e di non poter pertanto comunicarli in forma intelligibile (precisando, peraltro, gli estremi identificativi del soggetto cui erano stati precedentemente comunicati); RILEVATO che la resistente ha omesso di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice; RITENUTA, per questi motivi, la necessit di accogliere il ricorso in relazione a detta domanda e di dichiarare, invece, non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in relazione alle restanti richieste; RILEVATO che va pertanto ordinato a Dataprofile s.r.l. di comunicare al ricorrente, entro il 30 maggio 2005, gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, dando comunicazione a questa Autorit, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Dataprofile s.r.l. di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Dataprofile s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 20 aprile 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |