|
Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 20 aprile 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 gennaio 2005, presentato da Michele Trisolini nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, nel revocare il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 21 febbraio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato dal sistema di informazioni creditizie, per effetto della revoca del consenso al trattamento manifestata dal ricorrente, le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad alcuni rapporti di finanziamento in corso, che non presentano segnalazioni di inadempienze. Ci˜, in conformitˆ con quanto previsto nel codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilitˆ e puntualitˆ nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); CONSIDERATO che la resistente, nella predetta nota, ha sostenuto che il trattamento di altri dati relativi ad una richiesta di finanziamento, rivolta a Banca Nuova S.p.A. il 25 novembre 2004, sarebbe lecito in quanto "necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato (ad esempio per istruire una richiesta di finanziamento)"; RILEVATO, infine, che nella medesima nota la resistente ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso e compensare le spese del procedimento; VISTA la nota del 15 marzo 2005 con la quale quest'Autoritˆ ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; RILEVATO che il ricorrente ha revocato il consenso al trattamento dei dati relativi alla richiesta di finanziamento in istruttoria rivolta a Banca Nuova S.p.A., e che a tali dati non trovano applicazione le disposizioni del richiamato provvedimento sul bilanciamento di interessi che si applica a dati relativi a ritardi e inadempimenti; RITENUTO che, in ordine a tale profilo, il ricorso deve essere accolto e che i dati in questione devono essere cancellati da Crif S.p.A. entro il 30 maggio 2005, dando conferma anche a questa Autoritˆ dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine; CONSIDERATO che, nel procedimento, la societˆ resistente ha invece fornito sufficiente riscontro alla richiesta di cancellare i dati relativi ai rapporti di finanziamento in corso senza segnalazioni di inadempienze e che va quindi dichiarato in proposito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pur incompleti, inviati dalla resistente; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di cancellare i dati relativi alla richiesta di finanziamento rivolta a Banca Nuova S.p.A. il 25 novembre 2004 ed ordina a Crif S.p.A. di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati personali relativi ai rapporti di finanziamento in corso senza segnalazioni di inadempienze; c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 20 aprile 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |