Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del12 maggio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 18 marzo 2005, presentato da "Il Condor" di Giacobbe Cetti nei confronti dell'impresa individuale Luciano Fontana, in qualit di gestore dell'Hotel Plutone di Cervia, con il quale l'impresa ricorrente, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica ("condor@spidernet.it") di una comunicazione promozionale non sollecitata, ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano nell'archivio della resistente e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, finalit, modalit e logica su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che la ricorrente si anche opposta al trattamento, sollecitando la cancellazione dei dati in questione;

RILEVATO che con il ricorso la ricorrente, nel contestare il mancato riscontro alle proprie istanze, le ha ribadite ed ha chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota pervenuta via fax il 6 aprile 2005 con la quale il resistente si limitato ad attestare unicamente (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati relativi alla ricorrente, omettendo per di fornire riscontro in ordine alle altre richieste;

RITENUTA, per questi motivi, la necessit di accogliere il ricorso in relazione a tutte le altre richieste tuttora inevase e di dichiarare, invece, non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in relazione alla sola richiesta di cancellazione;

RILEVATO che va pertanto ordinato all'impresa individuale resistente di comunicare al ricorrente, entro il 20 giugno 2005, le informazioni richieste ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice (conferma dell'esistenza dei dati; loro origine; finalit, modalit e logica su cui si basa il trattamento; estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato; soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati), dando comunicazione a questa Autorit, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) accoglie il ricorso in ordine a tutte le altre richieste della ricorrente e ordina alla resistente di fornirvi riscontro nei termini di cui in motivazione;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 12 maggio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli