Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19 maggio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del prof. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l'8 febbraio 2005, presentato da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di C.A.S.T.-Consulenza animazione spettacoli teatrali, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (invito ad uno spettacolo teatrale), ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, le finalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

RILEVATO che il ricorrente si altres opposto al trattamento dei dati sollecitandone la cancellazione, ed ha chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 febbraio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la comunicazione e-mail del 20 gennaio 2005 inviata dal titolare del trattamento al ricorrente prima della presentazione del ricorso (ed allo stesso allegata) con la quale C.A.S.T.-Consulenza animazione spettacoli teatrali aveva fornito un sintetico riscontro in ordine alle richieste relative alla conferma dell'esistenza di dati personali dell'interessato, alla comunicazione degli stessi, della loro origine, delle finalit, delle modalit e della logica del trattamento, dichiarando anche di voler cancellare l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente dalla propria mailing list;

RILEVATO che il ricorso deve essere pertanto dichiarato infondato in ordine alle predette richieste, alle quali il ricorrente aveva gi ottenuto sufficiente riscontro prima della presentazione del ricorso;

RILEVATO che il titolare del trattamento non ha fornito riscontro alle restanti richieste, neanche successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta l'11 marzo 2005 ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

RILEVATO che il ricorso deve essere quindi accolto relativamente alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati, cui non risulta tuttora fornito riscontro, neppure a seguito della presentazione del ricorso, nonch all'opposizione e alla richiesta di cancellazione dei dati (cancellazione che non risulta, allo stato degli atti, effettuata);

RILEVATO che il titolare del trattamento dovr riscontrare tali ultime richieste entro il 30 giugno 2005, dando comunicazione all'interessato e al Garante dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati, nonch in ordine all'opposizione e alla cancellazione, ed ordina al titolare del trattamento di fornire riscontro alle stesse, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di C.A.S.T.-Consulenza animazione spettacoli teatrali, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 maggio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli