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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del19 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 16 febbraio 2005, presentato da Luigi Zuccherino nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale il ricorrente, in relazione all'inoltro al proprio indirizzo di posta elettronica di informazioni pubblicitarie relative ai servizi offerti da tale societˆ, ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica e le finalitˆ del trattamento, nonchŽ gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, opponendosi altres“ al trattamento a fini promozionali e/o commerciali, sollecitandone la cancellazione e chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 febbraio 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTE le note inviate via fax il 18 marzo 2005 ed il 14 aprile 2005 (successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice), con le quali la societˆ resistente ha riscontrato tutte le richieste del ricorrente, confermando in particolare (con dichiarazione della cui veridicitˆ l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di "aver provveduto alla cancellazione" dei dati personali dello stesso e indicando, tra l'altro, la fonte da cui era stato tratto l'indirizzo e-mail (unico dato giˆ detenuto) e le modalitˆ con le quali un terzo (di cui sono stati indicati gli estremi identificativi) aveva effettuato il 30 novembre 2003 una registrazione al sito www.187.it di Telecom Italia; RITENUTA, per questi motivi, la necessitˆ di non dare ulteriore corso al procedimento; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dottor Giuseppe Fortunato; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 19 maggio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |