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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 19 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 12 febbraio 2005, presentato da Domenico Lucatuorto nei confronti di Metabenessere s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati stessi, le finalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; RILEVATO che il ricorrente si altres opposto al trattamento dei medesimi dati, sollecitandone la cancellazione, ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 febbraio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la comunicazione e-mail del 31 gennaio 2005 inviata dal titolare del trattamento al ricorrente prima della presentazione del ricorso (ed allo stesso allegata) con la quale Metabenessere s.r.l. aveva fornito riscontro in ordine alle richieste relative alla conferma dell'esistenza di dati personali dell'interessato, alla comunicazione degli stessi, delle finalit, delle modalit, della logica e del titolare del trattamento, nonch in ordine ai destinatari dei dati e alla richiesta di cancellazione (dichiarando di aver cancellato l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente dal proprio database); RILEVATO che il titolare del trattamento, con nota del 28 febbraio 2005, ha ribadito quanto gi dichiarato con la precedente comunicazione e-mail e che, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice il 24 marzo 2005, con note datate 30 marzo e 9 maggio 2005, lo stesso ha integrato il riscontro fornito in ordine all'origine dei dati e al responsabile del trattamento; RILEVATO che con note del 31 marzo e del 5 aprile 2005 il ricorrente ha lamentato la ricezione di un nuovo messaggio di posta elettronica al proprio indirizzo e-mail; RILEVATO che il titolare del trattamento, nella nota del 9 maggio 2005, ha dichiarato (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che l'indirizzo del ricorrente, gi cancellato dal proprio database, vi sarebbe stato reinserito ad opera di ignoti e di aver adottato "una nuova procedura che consente all'utente di confermare la propria iscrizione alla newsletter, tramite una e-mail inviata alla casella iscritta che chiede all'utente di cliccare su un link per la conferma"; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste dell'interessato volte a conoscere l'origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonch ad opporsi al trattamento; RITENUTO di dover dichiarare invece infondate tutte le restanti richieste alle quali il ricorrente aveva gi ottenuto riscontro prima dell'inoltro del ricorso; RILEVATA l'opportunit di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice per verificare il rispetto dei principi posti dalla disciplina in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste volte a conoscere l'origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonch ad opporsi al trattamento; b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Metabenessere s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 19 maggio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |