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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 25 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Paolo Melideo nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Supino presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: L'interessato, dipendente di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., ha formulato un'istanza di accesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti della resistente, chiedendo che gli fosse "inviata copia di ogni documentazione -ove non gi rimessa o rimettenda allo stesso titolo- afferente" ad alcune vicende lavorative che lo riguardano (in particolare, trasferimenti da/a diversi uffici nei quali lo stesso ha poi prestato servizio). Avendo ricevuto un riscontro ritenuto inidoneo (relativo alle sole note inerenti ai trasferimenti in questione), l'interessato ha riproposto le medesime richieste con il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, con il quale ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 24 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota del 10 marzo 2005 e nell'audizione del 21 marzo 2005, nella quale ha dichiarato di aver dato riscontro alle istanze del ricorrente gi prima della presentazione del ricorso e di non detenere "alcun altro dato inerente le richieste formulate nel ricorso" in questione. Con note pervenute il 19 aprile e l'11 maggio 2005 il ricorrente ha dichiarato di essere insoddisfatto del riscontro, specificando che la propria istanza era volta a conoscere i dati che lo riguardano relativi anche ai periodi trascorsi nei diversi uffici (facendo espresso riferimento al periodo compreso tra il gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004), ed ha indicato qualche esempio di documentazione contenente dati che lo riguardano che lo stesso ritiene conservata dalla banca resistente. Con memoria pervenuta il 2 maggio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha sostenuto che le successive richieste del ricorrente sarebbero "nuove e diverse rispetto a quelle avanzate nell'interpello preventivo e nel successivo ricorso" e che, tra esse, alcune sarebbero peraltro volte ad accedere a documenti la cui conoscenza da parte del ricorrente potrebbe ledere il diritto di difesa dell'istituto di credito, stante anche un contenzioso avviato dallo stesso interessato dinanzi all'I.n.a.i.l. Con nota pervenuta l'11 maggio 2005, la resistente ha comunicato di aver fissato al 31 maggio 2005 un incontro con il ricorrente al fine di "offrire riscontro al signor Paolo Melideo mettendo a disposizione del medesimo tutta la documentazione relativa allo stesso ad eccezione di quella sottratta al riscontro" ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), e comma 4, del Codice. Con note pervenute via fax il 20 e 21 maggio 2005, la resistente ha infine comunicato al ricorrente, per il tramite dell'avvocato domiciliatario, tutti i dati personali che lo riguardano relativi al periodo compreso tra il gennaio 2002 e il dicembre 2004 e detenuti dall'istituto di credito, provvedendo a mettere a disposizione dell'interessato copia dei documenti richiesti con alcuni omissis (specificamente indicati) relativi a dati di terzi, a giudizi e valutazioni relative alle strategie difensive della banca, all'indicazione di condotte da tenere e a dati personali la cui conoscenza potrebbe ledere il diritto di difesa della resistente in procedimenti avviati dal ricorrente nei suoi confronti, espressamente citati. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne un'istanza volta a conoscere dati personali detenuti da un datore di lavoro. L'istanza del ricorrente pu essere presa utilmente in considerazione esclusivamente quale richiesta di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento in qualsiasi forma. L'esercizio di tale diritto, come gi rilevato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti, consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, solo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti dal titolare del trattamento; non permette invece di richiedere a quest'ultimo la creazione di documenti inesistenti nei propri archivi o la loro innovativa aggregazione secondo modalit prospettate dall'interessato, come pure di ottenere necessariamente copia (fotostatica o autenticata) di documenti detenuti. L'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice, con la dovuta omissione di dati riferiti a terzi, nel solo caso in cui l'estrapolazione dei dati personali da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare. Diversamente da quanto desumibile dalle richieste dell'interessato, l'estrazione dei dati e la loro messa a disposizione , quindi, la modalit ordinaria di adempimento alle predette richieste di accesso. Nel caso di specie, con riferimento all'ampia istanza di accesso proposta dal ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice per quanto concerne i dati personali, relativi al periodo di lavoro compreso tra il gennaio 2002 e il dicembre 2004, che l'istituto di credito resistente ha comunicato all'interessato con la sola omissione, nel rispetto dell'art. 10, comma 5, del Codice, dei dati personali di terzi e, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice, dell'indicazione di condotte da tenersi da parte del titolare del trattamento. La richiesta di accedere ai dati personali formulata dal ricorrente va esaminata anche in rapporto all'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria. La valutazione dell'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata, caso per caso, in relazione ai dati richiesti e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta l'esistenza di una situazione contenziosa fra le parti, testimoniata dall'attuale fase del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Chieti. In ordine a tale vicenda e con specifico riferimento a taluni dati personali del ricorrente contenuti solo in alcuni documenti precisamente individuati nella nota del resistente del 20 maggio 2005 (la cui conoscenza potrebbe al momento pregiudicare il diritto di difesa della resistente nella particolare fase probatoria del giudizio instaurato dallo stesso per il riconoscimento di una qualifica superiore), la resistente ha fornito sufficienti elementi a supporto della propria richiesta di differimento. Pertanto, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate, occorre non pregiudicare, in via del tutto temporanea, l'attivit delle parti in giudizio ed pertanto da ritenersi legittimo il differimento del diritto di accesso ad alcuni dati personali ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice. Cessate tali circostanze, il diritto di accesso ai dati personali richiesti potr essere nuovamente esercitato nei limiti e con le modalit sopra evidenziate in relazione al disposto dell'art. 10 del Codice. L'esercizio di tale diritto potr riguardare comunque, come si detto, le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo eventualmente espresse. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) rigetta il ricorso con riferimento alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali la cui conoscenza potrebbe recare pregiudizio al diritto di difesa della resistente nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali gi comunicati al ricorrente; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 25 maggio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |