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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 25 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA la nota del 10 dicembre 2004 con la quale Arnaldo Saracchi ha formulato a Crif S.p.A. una richiesta che va qualificata come richiesta di accesso ai dati in relazione all'"elenco di banche, finanziarie (É) che si sono inserite presso il vostro centro rischi privati"; VISTO il ricorso regolarizzato il 29 marzo 2005 con il quale l'interessato, reiterando l'istanza di accesso che riteneva rifiutata, ha formulato a Crif S.p.A. nuove richieste volte a conoscere l'origine dei dati e i soggetti cui gli stessi vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualitˆ di responsabili o incaricati; rilevato che il ricorrente ha chiesto altres“ che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 aprile 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 2 maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che non vi sono dati personali del ricorrente nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. (come da allegato report aggiornato al 2 maggio 2005); RILEVATO che nella medesima nota Crif S.p.A. ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso e di compensare le spese del procedimento; CONSIDERATO che, nel corso del procedimento, la societˆ resistente ha fornito idoneo riscontro alla richiesta di accesso del ricorrente (la sola avanzata previamente nell'istanza ex art. 7 e 8 del Codice); rilevato che va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine a tale richiesta; RILEVATO che le altre richieste del ricorrente (origine dei dati, soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono comunque conoscerli) sono state formulate per la prima volta con il ricorso e non erano contenute nell'interpello preventivo ex art. 146 del Codice; ritenuto, quindi, che in ordine a tali richieste il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente; b) dichiara inammissibili le restanti rischieste; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 25 maggio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |