| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 1 GIUGNO2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)avanzata da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Organizzazione Live,in persona del legale rappresentante Giancarlo Lardera, rappresentata e difesadall'avv. Serafino Bassanetti, con la quale l'interessato, nel contestare laricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (invito apartecipare ad un videofestival live VISTO il ricorso pervenuto al Garante il24 febbraio 2005 con il quale il ricorrente, nel ritenere insoddisfacente unparziale riscontro inviato via e-mail dal resistente, ha ribadito solo alcune delle richieste gi formulate(volte a conoscere in forma intelligibile i dati, la loro origine, le finalit,le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gli estremiidentificativi del responsabile del trattamento e il predetto ambito diconoscibilit dei dati) ed ha, altres, chiesto di porre a carico delresistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 3 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; RILEVATO che le istanze dell'interessatosono state formulate a seguito della ricezione di una comunicazione elettronicanon richiesta a contenuto promozionale inviata all'indirizzo e-mail VISTE le note inviate via fax il 21 marzo2005 e il 22 aprile 2005 (a seguito della nota del 25 marzo 2005 con la qualeil ricorrente aveva contestato il riscontro, e successivamente alla proroga deltermine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7,del Codice), con le quali il titolare del trattamento ha riscontrato lerichieste volte a conoscere le finalit, le modalit e la logica su cui si basail trattamento, nonch il responsabile designato per il trattamento, fornendopi specifiche indicazioni sui dati dell'interessato oggetto di trattamento esulla loro origine, ribadendo altres (con dichiarazione della cui veridicitl'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsitnelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" RILEVATO che in ordine a tali richieste,in considerazione del sufficiente riscontro fornito dal titolare deltrattamento, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice; RILEVATO che il titolare non ha fornitoidoneo riscontro alla richiesta di conoscere i soggetti o le categorie disoggetti ai quali i dati sono stati comunicati, essendosi limitato ad affermare(con nota fax del 21 marzo 2005) che i dati "sono stati messi adisposizione di un gruppo di persone con le quali il Sig. Lardera era incontatto", senza fornireindicazioni atte a consentire all'interessato di conoscere il preciso ambito dicomunicazione dei dati che lo riguardano; RITENUTO che il titolare del trattamentodebba riscontrare tale richiesta entro il 30 giugno 2005, integrando le notiziefornite e comunicando all'interessato i soggetti o le categorie di soggetti cuil'indirizzo di posta elettronica stato illecitamente comunicato, dandoaltres conferma al Garante dell'avvenuto adempimento entro il medesimotermine; RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parteper giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente allarichiesta di conoscere i soggetti cui i dati personali sono stati comunicati edordina al titolare del trattamento di fornire riscontro alla stessa nei terminidi cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Organizzazione Live, la quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente. Roma, 1 giugno 2005
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