Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 1 GIUGNO2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza avanzata ex artt. 7 e 8del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196) da Fabrizio Simonetti nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., con ilquale l'interessato (sottoscrittore di un contratto di finanziamento con lapredetta banca per l'acquisto di un condizionatore), nel contestare laricezione per posta di una corrispondenza pubblicitaria non richiesta (relativaalle varie tipologie di credito offerte dalla medesima societˆ), chiedevaconferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, lalogica, le modalitˆ e le finalitˆ su cui si basa il trattamento, i soggetti ole categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonchŽ gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamentoeventualmente designato; rilevato che, con la medesima istanza, l'interessato,nell'opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano a finipubblicitari, ha, altres“, sollecitato la cancellazione dei dati stessitrattati in violazione di legge, chiedendo l'attestazione che tale operazioneera stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicatio diffusi;

VISTO il ricorso presentato in data 24febbraio 2005, con il quale il ricorrente, nel lamentare la mancata risposta daparte della citata societˆ alle richieste avanzate, ha ribadito queste ultimeed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 3 marzo 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTE le note inviate via fax il 23 marzo2005, il 13 aprile 2005 (in seguito alla nota del 30 marzo 2005 con la quale ilricorrente aveva ritenuto incompleto il riscontro ottenuto, nonchŽsuccessivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso dispostaai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice) e il 27 aprile 2005, con le qualila resistente ha riscontrato le richieste di conferma dell'esistenza di dati evolte ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscernel'origine, nonchŽ la logica, le modalitˆ e le finalitˆ del trattamento, isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati,nonchŽ gli estremi identificativi del responsabile del trattamentoeventualmente designato, attestando altres“ (con dichiarazione della cuiveridicitˆ l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsitˆnelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver "provveduto a bloccare (É)ogni invio di materiale pubblicitario" e precisando, infine di aver fornito questo riscontro all'interessatogiˆ con nota del 14 febbraio 2005 (che il ricorrente afferma, per˜, di non averricevuto);

RITENUTA, per questi motivi, la necessitˆdi dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tali profili aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTA, invece, la necessitˆ didichiarare infondata le richieste di cancellazione dei dati dell'interessatodall'archivio di Findomestic Banca S.p.A. e di connessa attestazione,risultando dagli atti allo stato lecita la loro conservazione nel rispettodelle disposizioni di legge e di regolamento concernenti la conservazione deidati personali negli archivi degli istituti di credito in ragione del rapportodi finanziamento intercorso con l'interessato;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento anche in ragione dellaparziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondata le richieste dicancellazione dei dati e di connessa attestazione nei termini di cui inmotivazione;

b) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerestanti richieste;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 1 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli