| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 1 GIUGNO2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza proposta il 15 settembre2003 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) daAnna Foresio nei confronti di Fiditalia S.p.A., con la quale l'interessata (cheha sottoscritto un contratto di finanziamento con tale societ), nel contestarela ricezione per posta di una corrispondenza pubblicitaria non richiesta (relativaad un nuovo prodotto finanziario offerto da Fiditalia S.p.A.), chiedevaconferma dell'esistenza di dati che la riguardano e di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le modalit e lefinalit su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi deltitolare e del responsabile designato, opponendosi altres al trattamento deidati in questione a fini commerciali e promozionali e sollecitando "lacancellazione dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cuinon necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i datisono stati raccolti ()",nonch l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza dicoloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi; VISTO il ricorso presentato in data 24febbraio 2005 dalla citata interessata, rappresentata e difesa dall'avv. AngeloManzo presso il cui studio ha eletto domicilio, con il quale la ricorrente, nelritenere parzialmente idoneo il riscontro inviato il 23 settembre 2003 daltitolare, ha, come anche precisato nella nota fax del 24 marzo 2005, lamentatola sola mancata indicazione degli estremi identificativi del responsabile deltrattamento eventualmente designato, chiedendo altres di porre a carico dellaresistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 2 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTE le note inviate via fax il 25 marzo2005 e il 13 aprile 2005 (successivamente alla proroga del termine per ladecisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice),con le quali la societ resistente, a conferma ed esplicitazione di quanto gicomunicato al ricorrente, ha fornito ulteriori indicazioni sul trattamento deidati effettuato; VISTA la nota inviata via fax il 5 aprile2005, con la quale la ricorrente ha, tra l'altro, ribadito la richiesta di conosceregli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmentedesignato; VISTA la nota del 1 aprile 2005 con laquale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; RILEVATO che la resistente ha omesso diriscontrare la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 delCodice; RITENUTA la necessit di accogliere ilricorso in relazione a tale richiesta cui non stato fornito idoneo riscontro; RILEVATO che va, quindi, ordinato aFiditalia S.p.A di comunicare alla ricorrente gli estremi identificatividel/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i entro il 15 luglio2005, dando comunicazione di tale adempimento entro la stessa data anche aquesta Autorit; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente allarichiesta della ricorrente di conoscere gli estremi identificativi del/iresponsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ed ordina a FiditaliaS.p.A. di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara compensate le spese delprocedimento.
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