| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9GIUGNO 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 4 marzo2005 da XY e YZ, quali esercenti la potest sulla figliaminore ZX, rappresentati e difesi dall'avv. Simeone Russo, nei confrontidi Fondiaria–S.A.I. S.p.A., con il quale i ricorrenti chiedevano diconoscere i dati personali relativi a tale figlia minore contenuti in unaperizia redatta dal medico legale della predetta compagnia assicuratrice,nonch di porre a carico del titolare del trattamento le spese delprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota dell'8 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dei ricorrenti; VISTA la nota pervenuta via fax il 30marzo 2005 con la quale la societ resistente ha dichiarato di avere comunicatosolo i dati personali "obiettivi relativi alla vicenda clinica dellaminore", omettendo "laparte contenente le valutazioni espresse" dal proprio medico fiduciario ed invocando al riguardo, ai sensidell'art. 8, comma 2, lett. e),del Codice, il differimento temporaneo del diritto di accesso agli altri datipersonali in questione. Ci, stante il giudizio civile per il risarcimento deldanno pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Napoli e la conseguentenecessit di evitare il pregiudizio che potrebbe a suo avviso derivare dallacomunicazione degli altri dati personali della minore all'esercizio del propriodiritto di difesa in sede giudiziaria; VISTA la memoria dei ricorrenti pervenutain data 4 aprile 2005 con la quale gli stessi hanno eccepito l'assenza dielementi volti a comprovare l'effettivo pregiudizio che deriverebbe allaresistente dalla comunicazione dei dati personali della minore di tipovalutativo, lamentando che la societ stessa avrebbe al riguardo fatto rilevareesclusivamente l'esistenza del procedimento giudiziario in corso; VISTA la nota fatta pervenire dallaresistente in data 17 maggio 2005 con la quale la stessa ha ribadito che,"stante l'oggetto del contendere e la posizione assunta in giudiziodalla compagnia che nega la fondatezza delle richieste avversarie in punto siadi responsabilit dell'assicurato, sia di quantificazione CONSIDERATO che la resistente hacomunicato ai ricorrenti solo i dati personali di tipo oggettivo della minorecontenuti nella perizia in questione e che per questa parte va dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, lett. e CONSIDERATO che la resistente non haprovato, riguardo ai dati personali della minore di tipo valutativo, lasussistenza almeno in via potenziale del pregiudizio e della sua effettivit econcretezza; CONSIDERATO che, dal tenore letteraledella norma eccezionale derogatoria (e pertanto non suscettibile diapplicazione analogica), non sufficiente affermare che sono in svolgimento investigazionidifensive oppure che si esercitano diritti in sede giudiziaria ma occorreaffermare (e provare per il principio dell'onere della prova) l'ulteriorerichiesto presupposto della potenzialit del pregiudizio effettivo e concreto; RITENUTO che il ricorso deve essereaccolto parzialmente e che va ordinato alla resistente di comunicare airicorrenti, in modo dettagliato ed intelligibile, i soli altri dati personalirelativi alla minore di tipo valutativo, contenuti nella perizia medico-legalee non ancora comunicati all'interessato, entro il 31 luglio 2005, dandoconferma a questa Autorit, entro lo stesso termine, dell'avvenuto adempimento; RILEVATO infatti che per soddisfare larichiesta di accesso ai dati personali il titolare del trattamento tenuto afornire riscontro omettendo gli eventuali dati personali relativi a terzi (comequelli riferiti al personale medico), salvo che la scomposizione dei datitrattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i datipersonali relativi all'interessato (art. 10 del Codice); rilevato altres chel'esercizio del diritto di accesso ai dati riguarda solo le informazioni dicarattere personale e non anche l'indicazione di condotte da tenersi o didecisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, opossibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale oprocesssuale eventualmente espresse in sede di consulenza (art. 8, comma 4, delCodice); VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli, nella misura di 250 euro, acarico del titolare del trattamento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine ai dati personali gi comunicati ai ricorrenti; b) accoglie il ricorso per la restanteparte ed ordina al titolare di aderire alla richiesta di accesso nei termini dicui in motivazione; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che posto inmisura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residuaparte, a carico di Fondiaria S.A.I. S.p.A., la quale dovr liquidarlidirettamente a favore dei ricorrenti.
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