| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9GIUGNO 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il13 aprile 2005, presentato da Antonina Cielo nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 21 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la nota inviata via fax il 12maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di avercancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento manifestatadalla ricorrente, i dati relativi ad un mutuo ipotecario erogato da Bancapopolare di Monza e Brianza il 5 luglio 2001 "ed estintoanticipatamente in data 05.10.2002 senza alcuna segnalazione diinsolvenze".; VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare i dati relativiad un affidamento revolvingerogato in data 28 settembre 2001 da Fiditalia S.p.A., ed estinto il 17febbraio 2005 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 8rate) regolarizzati da meno di 24 mesi",trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamentosarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi delcodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit neipagamenti ( RILEVATO che la resistente, nella citatanota, ha chiesto altres al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sulricorso con integrale compensazione delle spese tra le parti; CONSIDERATO che, come premesso, lasociet resistente ha dichiarato di aver cancellato i dati relativi al predettomutuo ipotecario erogato da Banca popolare di Monza e Brianza e che va quindidichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice; RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei restanti dati , invece, infondata, non essendo trascorsi 24mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione dei ritardi neipagamenti (fino a 8 rate), avvenuta nel novembre 2004 (art. 6,comma 2, lett. b), del predetto codice di deontologia e buonacondotta); VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine ai dati relativi alla richiesta di cancellazione del mutuoipotecario erogato da Banca popolare di Monza e Brianza; b) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati personali; c) dichiara compensate le spese delprocedimento.
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