| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9GIUGNO 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il13 aprile 2005, presentato da Luciano Manca nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 21 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 13maggio 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di avercancellato le "informazioni di tipo positivo" relative a unfinanziamento gi estinto senza alcuna segnalazione di insolvenze erogato daBanca Intesa S.p.A., nonch i dati relativi ad una richiesta di prestitopersonale formulata in data 23 marzo 2005 alla Cassa di risparmio diSavigliano; VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto di non poter invece cancellare i dati personali delricorrente relativi a due finanziamenti (ancora in corso) erogati,rispettivamente il 19 aprile 2004 da Banca Intesa S.p.A. e il 16 luglio 2003 daCarifin Italia S.p.A., per i quali sussistono segnalazioni di "rate nonpagate", trattandosi diinformazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecitoanche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti( RILEVATO che la resistente, nellamedesima nota, ha anche dichiarato di aver risposto all'istanza ex artt. 7 e 8del Codice dell'interessato con raccomandata a/r inviata in data 1 aprile 2005e consegnata in data 5 aprile 2005 (della cui ricevuta di ritorno ha allegatocopia), ed ha pertanto chiesto di rigettare il ricorso e di addebitare alricorrente le spese del procedimento; CONSIDERATO che la societ resistente,nell'inviare copia di un reportaggiornato, ha dichiarato di aver cancellato le "informazioni di tipopositivo" (che comparivanoancora nel report datato 29 marzo2005) e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei restanti dati , invece, infondata, dal momento chel'interessato aveva ricevuto riscontro a tale istanza gi prima dellaproposizione del ricorso medesimo e che, comunque, tali dati, essendo relativia finanziamenti ancora in corso con ritardi nei pagamenti non regolarizzati,sono trattati lecitamente dalla resistente (art. 6, comma 5, del predettocodice di deontologia e di buona condotta, relativo alla conservazione neisistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimentinei finanziamenti non successivamente regolarizzati); RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativial ricorrente di tipo "positivo"; b) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati personali relativiall'interessato; c) dichiara compensate le spese tra leparti. Roma, 9 giugno 2005
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