| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9GIUGNO 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato daMarcello Pompili, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott.Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: L'interessato afferma di non averricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. di cancellare i dati personaliche lo riguardano contenuti negli archivi del sistema di informazionicreditizie (indicati nel reportCrif del 21 dicembre 2004), revocando il consenso al relativo trattamento. Nel ricorso presentato a questa Autoritil 2 marzo 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito larichiesta di cancellazione, formulando ex novo All'invito ad aderire formulato ai sensidell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 4 marzo 2005, Crif S.p.A.,con fax inviato il 30 marzo 2005, ha comunicato di aver cancellato i datirelativi ai finanziamenti "senza alcuna segnalazione di insolvenze Nella memoria del 4 aprile 2004, e nelcorso dell'audizione del 5 aprile 2004, il ricorrente ha ribadito la propriarichiesta di cancellazione di tutti i dati, ritenendo illecito il trattamentoanche alla luce di quanto disposto dal Garante nel provvedimento generale sullecd. centrali rischi del 31 luglio 2002. CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento didati personali detenuti in un sistema di informazioni creditizie. In ordine alla richiesta di cancellazionedei dati personali del ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice con riferimentoai dati relativi ai rapporti di finanziamento per i quali non vi eranosegnalazioni di ritardi o inadempimenti, avendo la resistente dichiarato nelcorso del procedimento di averli cancellati dai propri archivi. Il ricorso invece infondato in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati concernenti i due finanziamenti per iquali si sono verificati ritardi nei pagamenti, regolarizzati in entrambi icasi da meno di 12 mesi. Il loro contestato trattamento non risulta dagli attieccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti esuccessivamente trattati. Ci, alla luce di quanto disposto dal codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (chetrova applicazione dal 1 gennaio 2005 dopo la sua pubblicazione avvenutasulla Gazzetta Ufficiale 23dicembre 2004, n. 300), il quale ha sviluppato e integrato, anche in relazioneai tempi di conservazione dei dati personali, i principi richiamati con ilprovvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002, noto alle parti (codicedeontologico al quale si collega, inoltre, il provvedimento del Garante sulbilanciamento di interessi del 16 novembre 2004, pubblicato anch'esso sulla GazzettaUfficiale). I dati in questionepotranno, pertanto, essere conservati temporaneamente nel sistema diinformazioni creditizie, stante il mancato decorso del termine di dodici mesi dalladata della regolarizzazione dei finanziamenti e considerato il numero di rate(fino a due) che risultavano non pagate. Il ricorso deve essere invece accolto conriguardo alla richiesta di cancellare i dati riferiti al pignoramentoimmobiliare registrato presso l'Agenzia del territorio (gi Conservatoria diRoma). Per effetto di quanto disposto dall'art.1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardante i presuppostiper la riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali odai pubblici registri immobiliari tenuti dagli Uffici dell'Agenzia delterritorio, la riutilizzazione commerciale dei dati da parte di Crif S.p.A. nonrisulta allo stato lecita, trattandosi di dati pacificamente acquisiti dagliuffici dell'Agenzia del territorio e non risultando, dagli atti, che l'attivitdi riutilizzazione commerciale da parte della resistente sia, allo stato,regolamentata da idonea e specifica convenzione con l'Agenzia del territorio aisensi del comma 371 del citato art. 1 della legge n. 311/2004. Va pertanto ordinata, in proposito, lacessazione del comportamento illegittimo e indicata, ai sensi dell'art. 150,comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessato e in parziale accoglimento del ricorso, l'interruzionedell'attivit di riutilizzazione commerciale dei dati in questione in assenzadei presupposti di legge, con particolare riferimento alle operazioni dicomunicazione o diffusione degli stessi, a partire dalla data di ricezione delpresente provvedimento. Crif S.p.A. dovr dare comunicazione dell'avvenutoadempimento al ricorrente e a questa Autorit entro il 20 luglio 2005. Ci, anche nelle more dell'adozione delcodice deontologico di cui all'art. 61 del Codice in materia di protezione deidati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative allariutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate aisensi del comma n. 371 del citato art. 1 della legge n. 311/2004. Deve essere infine dichiaratainammissibile la richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati odiffusi. Tale istanza stata infatti formulata per la prima volta in sede diricorso, anzich anche nell'interpello preventivo ex art. 146 del Codice. L'ammontare delle spese sostenute nelpresente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, delCodice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione epresentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto a carico diCrif S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione per giusti motividella restante parte. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorsolimitatamente ai dati riferiti al pignoramento immobiliare censito, inrelazione al ricorrente, presso gli uffici dell'Agenzia del territorio edordina a Crif S.p.A. di interrompere l'attivit di riutilizzazione commercialedi tali dati e di dare comunicazione dell'avvenuto adempimento nei termini dicui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati personali relativi aifinanziamenti per i quali non vi erano indicazioni di ritardi o inadempimentinei pagamenti; c) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellare i dati relativi ai due finanziamenti per iquali si sono registrati ritardi nei pagamenti regolarizzati da meno di dodicimesi; d) dichiara inammissibile il ricorso inordine alla richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stataportata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi; e) determina nella misura forfettaria dieuro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e deidiritti del presente procedimento che pone, previa compensazione per giustimotivi della residua parte, in misura pari a 250 euro a carico di Crif S.p.A,la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 9 giugno 2005
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