| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9GIUGNO 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato daAntonino Casiddu, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott.Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tuteladel credito ed Experian Information Services S.p.A. rappresentata e difesadall'avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO: L'interessato afferma di non averricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice con la quale aveva chiesto a CTC-Consorzio per la tutela del credito,Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. (cui in precedenza eranostate rivolte richieste di accesso a dati personali) di cancellare i dati chelo riguardano, revocando il consenso al relativo trattamento. Nel ricorso presentato a questa Autoritil 4 marzo 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito larichiesta di cancellazione formulando una nuova richiesta di attestare chel'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui idati erano stati comunicati o diffusi, nonch, "in mero subordine (),la sospensione della visibilit e della comunicazione dei dati stessi All'invito ad aderire formulato ai sensidell'art. 149 del Codice, CTC- Consorzio per la tutela del credito, con faxinviato il 6 aprile 2005, ha risposto sostenendo: di aver dato positivo riscontro allarichiesta di accesso inizialmente presentata dal ricorrente con nota datata 26luglio 2004, inviata al domicilio personale dell'interessato, anzich a quelloeletto presso un terzo delegato; di aver risposto alla richiesta dicancellazione inviata il 20 luglio 2004, e sollecitata il 14 febbraio 2005, connota in data 2 marzo 2005 (anch'essa inviata al domicilio personale eregolarmente ricevuta) nella quale si invitava l'interessato a fornire "ladocumentazione necessaria per poter evadere la richiesta medesima che a tale ultima nota inviata dallaresistente non era seguita alcuna comunicazione da partedell'interessato; che, allo stato, i dati detenuti inrelazione al ricorrente si riferiscono ad un finanziamento erogato da CiticorpFinanziaria S.p.A.-Citifin il 13 novembre 2001 con ritardi nei pagamenti (paria 4 rate), estinto "con un pagamento a saldo e stralcio, contabilizzatoil 13 ottobre 2004", nonch adun finanziamento erogato da Deutsche Bank S.p.A. il 14 settembre 2001,ancora in corso, con ritardi nei pagamenti (pari a 4 rate) regolarizzati nelmaggio 2004; che, ai sensi del codice di deontologiae buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti ( che la medesima resistente, in relazioneai dati relativi al finanziamento erogato da Deutsche Bank S.p.A. e al fine digarantire all'interessato "il trattamento di maggior favore risultantedal confronto fra quanto previsto rispettivamente dal provvedimentodell'Autorit Garante del 31.7.02 e dal codice deontologico (), assumendo-altres- che le cancellazioni delle segnalazioni siano disposte con un mese dianticipo al maturare dei termini", ha comunque disposto la cancellazione dei relativi dati. Con nota inviata l'11 aprile 2005 ememoria fatta pervenire il 13 aprile 2005 Experian Information Services S.p.A.ha risposto sostenendo: di aver dato positivo riscontro con notedatate 25 agosto e 24 settembre 2004, sia alla iniziale richiesta di accesso,sia alla richiesta di cancellazione formulate dal ricorrente, al quale avevacomunicato di aver disposto la "rimozione logica di aver ripristinato, "attese ledisposizioni vigenti", lavisibilit dei dati in questione; che il ricorso sarebbe "inammissibilee/o comunque infondato". Crif S.p.A., con fax inviato il 13 aprile2005, ha risposto di non poter cancellare i dati personali dell'interessatoindicati nel report allegato allanota. In merito Crif S.p.A. ha sostenuto che: con riferimento alla posizione n. 1) delcitato report, relativa ad unprestito finalizzato erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin il 13novembre 2001 "ed estinto anticipatamente in data 29.12.2004 consegnalazione di passaggio a perdita",il trattamento dei dati sarebbe lecito trattandosi di informazioni creditiziedi tipo negativo che possono essere conservate anche in assenza del consensodell'interessato, ai sensi del predetto codice di deontologia e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi ( con riferimento alla posizione n. 2 delcitato report, che fa riferimentoad un prestito personale erogato da Deutsche Bank S.p.A. il 14 settembre2001 "ed ancora accordato con segnalazione di ritardi nei pagamenti (1rata) regolarizzati da meno di 12 mesi"sarebbe parimenti giustificata la conservazione dei dati sulla base dei tempidi conservazione indicati nel predetto codice di deontologia e di buonacondotta. Con nota inviata il 10 maggio 2005,successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso dispostain data 22 aprile 2005 ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice,Deutsche Bank S.p.A. ha precisato che "il rapporto risulta ancora incorso" e "alla data odiernanon risultano rate impagate". Con nota inviata il 12 maggio 2005Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin ha confermato che il finanziamento erogatoal ricorrente stato estinto a seguito di transazione il20 dicembre 2004. Le stesse societ hanno poi inviato copiadelle dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati personali sottoscrittedal ricorrente in relazione ai finanziamenti erogati al medesimo. CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento didati detenuti in alcuni sistemi di informazioni creditizie. Il ricorso inammissibile in ordine allarichiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata aconoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, richiestaformulata per la prima volta in sede di ricorso e non anche nell'interpellopreventivo ex art. 146 del Codice. Il ricorso deve essere dichiaratoinfondato in relazione alla richiesta di cancellare i dati personali delricorrente per i quali stato revocato il consenso, proposta nei confronti diCrif S.p.A. in ordine ai dati relativi al finanziamento erogato da CiticorpFinanziaria S.p.A.-Citifin in data 13 novembre 2001. Contrariamente aquanto sostenuto da Crif S.p.A., da riscontri forniti direttamente dall'entefinanziatore risulta peraltro che il ricorrente ha provveduto ad estinguerlo indata 20 dicembre 2004 a seguito di una transazione. In conformit al citatocodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazionicreditizie, i dati in questione potranno essere pertanto temporaneamenteconservati in ragione del non ancora avvenuto decorso del termine di 24 mesidalla data della regolarizzazione del finanziamento (dicembre 2004) e inriferimento al numero di rate (superiori a due) che precedentemente risultavanonon pagate. Il ricorso parimenti infondato neiconfronti di Crif S.p.A. per quanto concerne i dati riferiti al finanziamentoerogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 14 settembre 2001 ed ancora in corso.Anche in questo caso, da riscontri acquisiti nel corso dell'istruttoria,risulta che i ritardi nei pagamenti sono stati regolarizzati nel maggio 2004,anzich nell'agosto 2004, e che i ritardi nei pagamenti sono superiori a due.Pertanto, alla luce di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condottaper i sistemi di informazioni creditizie, i dati in questione potranno esseretemporaneamente conservati in relazione al non ancora avvenuto decorso deltermine di 24 mesi dalla data della regolarizzazione del finanziamento (maggio2004) e in riferimento al numero di rate (superiori a due) che precedentementerisultavano non pagate. Il ricorso infondato nei confronti diCTC–Consorzio per la tutela del credito ed Experian Information ServicesS.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti alfinanziamento erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A.- Citifin in data 13novembre 2001 ed estinto il 20 dicembre 2004, in base alle medesimemotivazioni sulle quali si fonda la premessa declaratoria di infondatezza neiconfronti di Crif S.p.A.. In ordine dati riferiti a talefinanziamento, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato,va per ordinato ad Experian Information Services S.p.A., ove non vi abbia giprovveduto, di aggiornare, entro il 30 luglio 2005, i dati in questione,mediante l'annotazione che i ritardi nei pagamenti sono stati regolarizzati indata 20 dicembre 2004. In ordine alla richiesta di cancellazionedei dati riferiti al finanziamento erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 14settembre 2001, ed ancora in corso, va da ultimo dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso nei confronti di CTC –Consorzio per la tutela delcredito ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo quest'ultimocancellato i relativi dati dal proprio sistema di informazioni creditizie. Sussistono infine giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso inordine alla richiesta di attestazione che l'operazione di cancellazione stataportata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi; b) dichiara il ricorso infondato neiconfronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferitial finanziamento erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A.- Citifin, nonch alfinanziamento erogato da Deutsche Bank S.p.A.; c) dichiara il ricorso infondato neiconfronti di CTC –Consorzio per la tutela del credito ed ExperianInformation Services S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellare i datipersonali riferiti al finanziamento erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin; d) accoglie parzialmente il ricorso edordina ad Experian Information Services S.p.A., quale misura necessaria atutela dei diritti dell'interessato, di aggiornare i dati riferiti alricorrente, riferiti al finanziamento erogato da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin, nei termini di cui in motivazione; e) dichiara non luogo a provvedere sulricorso nei confronti di in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferitial finanziamento erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 14 settembre2001; f) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 9 giugno 2005
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